Sentenza Nº 26862 della Corte Suprema di Cassazione, 22-10-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26862CIV
Date22 Ottobre 2019
Judgement Number26862
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai n.r.g. 4197/2015 e 14534/20017, proposti da
POSTE ITALIANE S.P.A.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sandulli, dall'avv. Paola
Ferretti e dall'avv. Marcello Molè, con domicilio eletto in Roma, alla
Via Nicolo Porpora n. 16.
- ricorrente -
contro
G.S.I. -GESTIONE SERVIZI INFORMATICI S.P.A.,
in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso
Gentile e Tommaso Manferoce, con domicilio eletto in Roma, alla
Piazza Vescovio n. 21.
salt
- con troricorrente
-
avverso le sentenze della Corte di appello di Roma n. 4792/2015,
depositata in data 7.8.2015, e n. 2123/2017, depositata in dat
30.3.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.5.2019 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato.
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26862 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 22/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Corrado Mistri, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità
dei ricorsi.
uditi l'avv. Alessandra Monzini e l'avv. Tommaso Manferoce.
FATTI DI CAUSA
Con contratto del 28 maggio 1999, e con successive proroghe del
12.7.2000 e 26.7.2001, la Poste Italiane s.p.a. ha affidato a
trattativa privata al Raggruppamento temporaneo di imprese,
comprendente la GSI s.p.a. (mandataria) e la PCU Italia s.p.a. (ora
Cardnet Group s.p.a, mandante), per la durata di un anno e
comunque fino al completamento di tutte le attività previste dal
capitolato d'oneri, il servizio di acquisizione e trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali presentate dai residenti nel
territorio delle Regioni Lombardia e Trentino (lotto due), Calabria,
Puglia, Basilicata e Sicilia (lotto cinque), di cui la stessa ricorrente
era affidataria in virtù di convenzione del 28.5.1998 stipulata con il
Ministero delle Finanzne.
Il rapporto è cessato definitivamente in data 26.7.2002.
Con citazione notificata il 22.12.2003, la Poste Italiane ha chiesto di
risolvere i rapporti e di condannare la GSI al risarcimento del danno,
quantificato nella differenza tra le penali per il ritardo, contemplate
dalla convenzione sul 28.5.1998, e l'importo delle ritenute a titolo di
garanzia sui corrispettivi, con riferimento alle dichiarazioni degli anni
1999-2000, nonché pari alle somme pretese dall'amministrazione
finanziaria, sempre a titolo di penale, con riferimento alle
dichiarazioni 2001, oltre al danno ulteriore, da quantificare in via
equitativa.
Ha dedotto che:
a) la GSI - in violazione del divieto di subappalto e dell'obbligo di
riservatezza contenuto nel capitolato speciale d'oneri - aveva
subappaltato il servizio a società priva di adeguata capacità tecnica
e finanziaria;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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