Sentenza Nº 26355 della Corte Suprema di Cassazione, 17-10-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26355CIV
Judgement Number26355
Date17 Ottobre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ent
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.22157/2016 R.G. proposto da
IDROENERGIA S.C.R.L.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Puri ed
Alberto Mula del Foro di Roma, elett.te dom.ta presso il loro studio in Roma,
Via XXIV Maggio n.43, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
Contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo
n.230/03/16, depositata il 26 febbraio 2016, asseritamente non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal Cons.
Luigi Nocella.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. Alberto Mula per la contribuente, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26355 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NOCELLA LUIGI
Data pubblicazione: 17/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. Francesca Subrani per l'Agenzia delle Dogane che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La s.c.r.l. Idroenergia proponeva innanzi alla CTP di L'Aquila
ricorso avverso l'avviso di pagamento N.A2065, notificatole il
1°.04.2014, con il quale l'Agenzia delle Dogane di L'Aquila aveva
richiesto il pagamento della somma di €.61.527,09 oltre interessi
per accise su energia elettrica relative alle annualità dal 2008 al
2012, negando alla contribuente il diritto all'esenzione prevista dalla
lett.b dell'art.52 co.3° D. Lgs. N.504/1995; in particolare la Società
ricorrente aveva dedotto di possedere i requisiti per beneficiare di
detta agevolazione, in quanto autoproduttore dell'energia elettrica
mediante fonti rinnovabili, ceduta in parte ad altre società
consorziate; sotto altro profilo aveva eccepito violazione dell'art.10
co.2° ed 11 Legge n.212/2000, poiché essa contribuente si era
attenuta alle prescrizioni rese da diverse articolazioni dell'Agenzia in
sede di risposta ad istanza di interpello che in occasione di controlli
diversi; infine deduceva la prescrizione della pretesa erariale,
limitatamente all'imposta riferibile all'anno 2008, per sopravvenuta
prescrizione ai sensi degli artt.15 e 57 del TUA.
Prima la CTP adìta, con sentenza n.897/04/2014, poi, su
appello della Società, la CTR dell'Abruzzo, con la pronuncia oggetto
della presente impugnazione, hanno respinto, nel costituito
contraddittorio con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le
censure della ricorrente, compensando le spese di lite.
In particolare il giudice d'appello, manifestata adesione
all'orientamento di Cass. sez.V 19.04.2013 n.9567 che individuava
nel fabbricante o nel cedente al consumo il soggetto passivo
dell'imposta di consumo (ex artt.2 e 52 D. Lgs. n.504/1995) avente
diritto di rivalsa sui consumatori, sulle varie questioni sollevate
dall'appellante ha così statuito: a) ha escluso in capo alla ricorrente
la sussistenza del requisito della qualifica di "autoproduttore", cioè
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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