Sentenza Nº 26252 della Corte Suprema di Cassazione, 07-07-2022

Presiding JudgeCASSANO MARGHERITA
ECLIECLI:IT:CASS:2022:26252PEN
Date07 Luglio 2022
Judgement Number26252
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Cinaglia Vincenzo, nato a San Benedetto del Tronto il 23/09/1963;
Cinaglia Giovanni, nato a San Benedetto del Tronto il 15/08/1962;
avverso la ordinanza del 03/05/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal componente Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella
De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente
agli emolumenti percepiti dai ricorrenti dalla Società Per Te s.r.l. e il rigetto nel
resto;
uditi i difensori, Avv. Mario Cavallaro e Avv. Lauretta Giampaolo, che hanno
concluso, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. U Num. 26252 Anno 2022
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
Data Udienza: 24/02/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Vincenzo e Giovanni Cinaglia hanno proposto, a mezzo dei propri difensori
di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio
2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare
presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per
le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione
della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione
sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs.
n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella
qualità di co-amministratori della Petrol Picena s.r.I., al fine di evadere l'imposta
sul valore aggiunto, utilizzato fatture per operazioni "soggettivamente" inesistenti
nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta dal 2014 al 2019.
1.1.11 sequestro preventivo era relativo alle somme di denaro nella
disponibilità di Vincenzo e Giovanni Cinaglia e alle rispettive quote societarie
detenute all'interno della società Petrol Picena s.r.l. fino alla concorrenza di euro
20.123.768,61, nonché, in via sussidiaria, alle somme di denaro, ai beni mobili ed
immobili di valore equivalente al profitto individuato fino alla concorrenza, sempre,
del suddetto importo.
1.2. Confermato il provvedimento cautelare con ordinanza del 26 febbraio
2021 del Tribunale del riesame di Ascoli Piceno, e dichiarato inammissibile, con
sentenza in data 13 luglio 2021, il ricorso per cassazione presentato contro di essa,
gli indagati avevano poi presentato istanza di restituzione della suddetta somma
di euro 35.983,64, pari al triplo della pensione sociale per gli anni dal 2014 al 2019
(l'importo veniva determinato calcolando tredici mensilità annue dell'assegno
sociale pari ad euro 460,28) deducendo anche che, in sede di esecuzione del
sequestro, erano state vincolate le giacenze sui conti correnti loro intestati sui
quali venivano accreditati gli emolumenti per l'attività di amministratori della
Petrol Picena s.r.I., le retribuzioni per l'attività di agenti della Agenzia di
assicurazioni PerTe s.r.I., di cui gli stessi Cinaglia erano soci unitamente a terzi
estranei al procedimento, nonché gli utili distribuiti da dette società.
1.3. Con decreto del 2 aprile 2021 il G.i.p. adito aveva quindi rigettato detta
istanza in quanto, pur ritenendo applicabili nel procedimento penale i limiti di
pignorabilità e sequestrabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. pen., ne aveva però
escluso l'operatività nella fattispecie in esame rilevando che : a) era generica la
deduzione della provenienza delle somme depositate sui conti da utili distribuiti
dalle compagini societarie; b) gli emolumenti corrisposti dalla Petrol Picena s.r.l.
2
T
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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