Sentenza Nº 26165 della Corte Suprema di Cassazione, 16-10-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26165CIV
Date16 Ottobre 2019
Judgement Number26165
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
1664
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26165 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 16/10/2019
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
DI
CAUSA
l.Enel
Produzione s.p.a.
impugnava,
limitatamente
all'irrogazione
delle sanzioni, l'avviso di
accertamento
Ici
per
l'anno
2006
con
il
quale
il
Comune di Ala aveva richiesto
la
maggiore
imposta
dovuta
in relazione alla
rendita
attribuita·
dal Servizio Catasto
della Provincia
Autonoma
di
Trento
il
1.12.2011,
a
seguito
di
attivazione
da
parte
dell'ente
locale della procedura di
accatastamento
coattivo
di cui
all'art.
l
comma
336 l.
311/2004,
atto
impositivo
in cui
si
teneva
conto,
nella
determinazione
della
base
imponibile,
dei
fabbricati
e delle costruzioni
comprensive
delle
parti
mobili
strutturalmente
connesse, anche in via
transitoria
.mediante qualsiasi mezzo di unione, che realizzassero
un unico bene complesso.
La
Commissione
Tributaria
di
primo
grado
di
Trento
rigettava
il
ricorso. Proposto appello da
parte
della
·contribuente,
la
Commissione
Tributaria
di secondo
grado
di
Trento
lo accoglieva
sul rilievo che
le
sanzioni non erano
dovute
in
quanto,
anche
per
il
periodo
immediatamente
successivo
l'entrata
in
vigore
dell'art.
l
quinquies
del d.l. 31
marzo
2005,
n.
44,convertito
dalla legge
31
maggio
2005,
n. 88,
permaneva
incertezza in
ordine
all'individuazione
delle parti
dell'impianto
che
dovevano
essere
considerate ai fini della
determinazione
della
rendita,
considerato
che solo con
la
Circolare n.
6/T
del
30.11.2012,
l'Agenzia del
territorio
aveva risolto i dubbi
interpretativi
sorti a
seguito
della
citata
norma
di cui
all'art.
l
quinquies;
tenuto
conto
che
la
contribuente
non aveva
potuto
presentar:e
la
documentazione
contabile finalizzata
all'accertamento
della base
imponibile,
in
mancanza di individuazione delle
tariffe
per
le categorie
comprendenti
unità
immobiliari
costituite
da opifici.
Avverso
la
sentenza della
CTR
propone ricorso
per
cassazione il
Comune di Ala
affidato
a
tre
motivi.
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La
contribuente
si
è
costituita
in giudizio con
controricorso,
illustrato
con
memorie
del
26.06.2019.
Il
P.G. ha concluso
per
l'accoglimento
del
primo
motivo
del
ricorso, assorbiti gli
altri.
ESPOSIZIONE
DELLE
RAGIONI
DI
DIRITTO
3.Con
il
primo
motivo
la
ricorrente
deduce violazione degli
artt.
5, 10
co."
4 e
14
co."
2 del d.lgs. n.
504/92
e
dell'art.
l
quinquies
d.l. n.
44/2005
ex
art.
360
co."
l n. 3) c.p.c. Sostiene che
la
commissione di secondo
grado
ha
erroneamente
ritenuto
non essere
dovute
le sanzioni
per
il
mancato
pagamento
della
maggiore
imposta
Ici
dovuta
per
il
periodo successivo
all'entrata
in
vigore
dell'art.
l
quinquies del d.l. 31
marzo
2005,
n.
44,
convertito
dalla legge 31
maggio
2005,
n.
88,
che, in via di
interpretazione
autentica,
ha
disposto nel senso che, con
riguardo
alle centrali
elettriche,
nella
determinazione
della base
imponibile
deve tenersi
conto
anche degli
impianti
connessi con i
fabbricati
e
destinati
alla produzione
dell'energia.
Assume,
infatti,
l'amministrazione
comunale
chè
le
sanzioni erano
state
applicate
per
l'omessa o infedele dichiarazione, non
avendo
la
contribuente
presentato
la
denuncia di
adeguamento
del valore
contabile
dell'impianto
in conseguenza
dell'ampliamento
della base
imponibile
a
seguito
dell'entrata
in vigore del d.l. n.
44/2005.
Ciò in
quanto
non poteva rilevare
la
circostanza che sussistessero
condizioni di incertezza in
ordine
alla
determinazione
del
valore
da
attribuire
ai fini catastali, posto che,
nell'attesa
della
attribuzione
della
rendita,
la
contribuente,
trattandosi
di fabbricati classificabili nel
gruppo
catastale D,
avrebbe
dovuto
corrispondere
l'imposta
sulla
base dei valori contabili ai sensi
dell'articolo
5,
comma
3, del d.
Igs.
504/1992.
Inoltre
il
comportamento
negligente_della
contribuente,
al
quale
riconnettere
l'applicazione delle sanzioni, era ravvisabile nel
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fatto
che non aveva
presentato
domanda
alcuna di
attribuzione
della
rendita catastale
tramite
il modello DOCFA o
atto
equipollente.
4.Con
la
seconda censura
si
lamenta
l'omesso
esame
circa un
fatto
decisivo
per
il
giudizio
oggetto
di discussione i
tra
le
parti,
ai
sensi
dell'art.
360,
comma
l,
n.
5),
cod. proc.
civ.,
per
avere
il
decidente omesso di
esaminare
le deduzioni
relative
alla omessa
denuncia relativa alla modifica del
valore
contabile, essendosi
soffermato
sulla
questione
della proposizione della
rendita
catastale.
5.Con
la
terza censura si
lamenta
violazione
14
co/'
2 del d.lgs.
n.
504/92,
del D.M. n.
701/94;
degli
artt.
8
·e
30 del D.P.R.
1142/1949,
nonché
dell'art.
l
quinquies
d.l. n.
44/2005
ex
art.
360
co.A l n. 3) c.p.c.
per
avere i giudici di secondo
grado
affermato
l'esistenza di una situazione di incertezza giuridica che aveva
impedito
alla società Enel produzione di
proporre
la
rendita catastale,
atteso
che
l'art.
l
quinquies
citato
aveva
chiaramente
compreso
nelle
centrali
elettriche
le costruzioni stabili
costituiti
dal suolo e dalle
parti
ad esso connesse
materialmente,
anche in via
transitoria,
chiarendo
la
circolare del
30.12.2012,
che nella
determinazione
della rendita
catastale
dovevano
essere ricomprese le
componenti
essenziali e
strutturali
che
contribuivano
alla funzione dell'opificio.
6.
Le
prime
due censure, da
scrutinarsi
congiuntamente
in
quanto
attinenti
a
questione
connesse, sono
destituite
di
fondamento,
assorbito
il
terzo
mezzo.
Questo Collegio osserva che
la
Corte di
legittimità
(cfr.
Cass. n.
13076
del
24/06/2015;
Cass. n.
4394
del
24/2/2014;
Cass. n. 3113
del
12/2/2014;
Cass. n.
24670
del
28/11/2007)
è
ripetutamente
intervenuta
a
definire
l'ambito
di non debenza delle sanzioni
enunciando i seguenti principi di
diritto:
per
"incertezza
normativa
oggettiva
tributaria"
deve intendersi
la
situazione giuridica
oggettiva,
che
si
crea nella
normazione
per
effetto
dell'azione di
tutti
i
formanti
del
diritto,
tra
cui in
primo
luogo, ma non
esclusivamente,
la
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produzione
normativa,
e che è
caratterizzata
·dall'impossibilità,
esistente in ed accertata dal giudice,
d'individuare
con sicurezza
ed
univocamente,
al
termine
di un
procedimento
interpretativo
metodicamente
corretto,
la
norma
2 giuridica
sotto
la
quale
effettuare
la
sussunzione di un caso di specie; l'incertezza
normativa
oggettiva
costituisce una situazione diversa
rispetto
alla
soggettiva
ignoranza
incolpevole del
diritto
come
emerge
dal D.Lgs. 18
dicembre
1997,
n.
472,
art.
6 che
distingue
in
modo
netto
le due figure dell'incertezza
normativa
oggettiva
e dell'ignoranza
(pur
ricollegandovi i
medesimi
effetti)
e perciò
l'accertamento
di essa è
esclusivamente
demandata
al
giudice e non può essere
operato
dalla
amministrazione;
l'incertezza
normativa
oggettiva
non ha
il
suo
fondamento
nell'ignoranza
giustificata,
ma
nell'impossibilità,
abbandonato
lo
stato
d'ignoranza, di
pervenire
comunque
allo
stato
di conoscenza sicura
della
norma
giuridica
tributaria.
L'essenza del
fenomeno
dell'incertezza
normativa
oggettiva
si può rilevare
attraverso
una
serie di
fatti
indice, che
spetta
al giudice accertare e
valutare
nel loro
valore
indicativo,
e che sono
stati
individuati
a
titolo
di
esempio
e,
quindi, non
esaustivamente:
l)
nella
difficoltà
d'individuazione
delle
disposizioni
normative,
dovuta
magari
al
difetto
di esplicite previsioni
di legge; 2) nella
difficoltà
di confezione della
formula
dichiarativa
della
norma
giuridica;
3) nella
difficoltà
di
determinazione
del
significato della
formula
dichiarativa
individuata;
4)
nella mancanza
di
informazioni
amministrative
o nella loro
contraddittorietà;
5) nella
mancanza di una prassi
amministrativa
o nell'adozione di prassi
amministrative
contrastanti;
6)
nella mancanza di precedenti
giurisprudenziali;
giurisprudenziali
7)
nella
contrastanti,
formazione
di
orientamenti
magari
accompagnati
dalla
sollecitazione, da
parte
dei Giudici
comuni,
di un
intervento
chiarificatore della Corte
costituzionale;
8)
nel
contrasto
tra
prassi
[~/
l
amministrativa
e
orientamento
giurisprudenziale;
9)
nel
contrasto
tra
l l
l'
,l
4
opinioni
dottrinali;
10)
nell'adozione di
norme
di
interpretazione
autentica o
meramente
esplicative di
norma
implicita
preesistente.
Tali
fatti
indice
devono
essere
accertati,
esaminati
ed
inseriti
in
procedimenti
interpretativi
della
formazione
che siano
metodicamente
corretti
e che
portino
inevitabilmente
a
risultati
tra
loro
contrastanti
ed
incompatibili.
Costituisce,
quindi,
causa di esenzione del
contribuente
dalla responsabilità
amministrativa
tributaria
una
condizione di
inevitabile
incertezza sul
contenuto,
sull'oggetto
e sui
destinatari
della
norma
tributaria,
ossia l'insicurezza ed
equivocità
del
risultato
conseguito
attraverso
la
sua
interpretazione".
Ora va considerato che
la
situazione di
obiettiva
incertezza in
ordine alla fattfspecie che occupa
-computabilità
o
meno
delle
turbine
e degli
altri
impianti
-nel calcolo
per
la
determinazione
della rendita
catastale delle centrali
elettriche
ai fini
Ici,
emerg~
dal
fatto
che
per
superare
detta
incertezza
normativa
-oggetto
di pronunce dissonanti
della
giurisprudenza
anche di
legittimità
(v.
Cass. n.
26064/2006,
in
motivazione,
punto
6.3;
Cass.
n.22691/2009),
è
stata
introdotta
la
norma
di
interpretazione
autentica
dell'artA
r.d.l.n.652/39,
con d.l.
31
marzo
2005,
n.
44,
art.
l quinquies,
convertito
in
L.
31
maggio
2005,
n.
88
(la quale ha disposto che
"Ai
sensi
e
per
gli
effetti
dell'articolo
1,
comma
2, della
legge
27
luglio
2000,
n.
212,
l'articolo
4
del
regio
decreto-legge
13
aprile
1939,
n.
652,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
11
agosto
1939,
n.
1249,
limitatamente
alle
centrali
elettriche,
si
interpreta
nel
senso
che i
fabbricati
e le
costruzioni
stabili
sono
costituiti
dal
suolo
e dalle
parti
ad
esso
strutturalmente
connesse,
anche
in via
transitoria,
cui
possono
accedere,
mediante
qualsiasi
mezzo
di
unione,
parti
mobili
allo
scopo
di
realizzare
un
unico
bene
complesso.
Pertanto,
concorrono
alla
determinazione
della
rendita
catastale,
ai
sensi
dell'articolo
1 O
del
citato
regio
decreto-legge,
gli
elementi
costitutivi
degli
opifici
e
degli
altri
immobili
costruiti
per
le
speciali
esigenze
dell'attività
industriale
5
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cui
al
periodo
precedente
anche
se
fisicamente
non
incorporati
al
suolo. I
trasferimenti
erariali
agli
enti
locali
interessati
sono
conseguentemente
rideterminati
per
tutti
gli
anni
di
riferimento""
La
norma
individua,
dunque,
nuovi
criteri
per
la
determinazione
della rendita catastale prescrivendo che debbano essere considerati
non solo i
fabbricati
censiti in catasto con la categoria D ma anche gli
impianti
mobili ad essi connessi e necessari
per
la
produzione
di
energia
elettrica.
7.Nel caso di specie, ove non è
contestato
che gli
immobili
fossero
già iscritti in catasto senza
attribuzione
di
rendita
fin dal
1999,
tant'è
che
la
contribuente
dichiarava
il
valore
contabile
in euro
620.512,12,1a società Enel Produzione
avrebbe
dovuto,
secondo
l'ente
impositivo,
ai sensi
dell'art.
5
comma
3 del d. lgs.
504/92,
versare
l'Ici
s~condo
il
valore contabile, in attesa
dell'attribuzione
della nuova
rendita,
posto che
la
norma
di cui
all'art.
l
quinquies
del
d.l. 31
marzo
2005,
n.
44
ha indicato
ulteriori
beni di cui occorre
tener
conto
nella
determinazione
della
rendita,
prevedendo,
così, da un lato
l'obbligo delle agenzie del
territorio
e degli ·uffici del
catasto
di
attribuire
nuove
rendite
agli
immobili
già accatastati e,
dell'altro,
l'obbligo dei
contribuenti
di
presentare
la
dichiarazione Docfa o
atto
equipollente
indicando in via
propositiva
il valore
dell'intero
impianto,
comprensivo
dell'accorpamento
dei
manufatti
non
dichiarati,
in
mancanza della quale
il
contribuente
è
obbligato
a
versare
l'ici sulla
base dei valori contabili.
Tuttavia,
l'incertezza
riguardava
non
tanto
l'individuazione
del
sistema contabile o catastale, ma i
criteri
da seguire
per
individuare
i
beni da considerare nella base
imponibile
nonché le regole tecniche
con le quali valorizzare beni individ!Jati,
tenuto
conto
dell'obsolescenza, della
vetustà,
del
deprezzamento
tecnologico
e
funzionale.
6
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!
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~~
l~
Le
sanzioni non appaiono
dovute
neppure
se
si
considera il profilo
della omissione da
parte
della
contribuente
della richiesta di
attribuzione
di nuova rendita con
la
procedura DOCFA
ovvero
della
dichiarazione dei
nuovi
valori contabili.
Ciò in
quanto,
dopo
l'entrata
in
vigore
dell'art.
l
quinquies
del
d.l. 31
marzo
2005,
n.
44,
sussisteva
obiettiva
incertezza circa
la
concreta individuazione dei
manufatti
che
avrebbero
dovuto
essere
considerati al
fine
di
incrementare
il
valore
dell'impianto
e circa
il
valore da
attribuire
agli stessi
(tenuto
conto della
vetustà
e
dell'obsolescenza).
E
significativo
appare altresì
il
fatto
che
la
contribuente,
dopo
l'attribuzione
della
rendita
da
parte
del Servizio Catasto della
Provincia
Autonoma
di
Trento
il
30.12.2011
e
la
notifica del
conseguente avviso di liquidazione
dell'Ici
per
l'anno
2006,
non ha
inteso
impugnare
i
predetti
atti
sotto
il
profilo
dell'entità
della rendita
ma
solamente
sotto
il
profilo sanzionatorio,
ritenendo
di essere stata
impossibilitata
a
quantificare
l'imposta
dovuta
prima
della
determinazione
da
parte
del
predetto
Servizio Catasto.
8.Infine
correttamente
la
CTR
ha
evinto
elem.enti di incertezza
dalla Circolare dell'Agenzia del
Territorio
6/2012
la
cui
finalità
era
quella di dare risposta
ai
numerosi
quesiti finalizzati a chiarire,
nell'ambito
dell'accertamento
catastale, le
metodologie
tecnico
operative
per
la
determinazione
della
rendita
catastale delle
unità
immobiliari
da recensire nei
gruppi
D ed
E.
Tale Circolare,
invero,
adottata
ben
sette
anni dopo
l'entrata
in
vigore
dell'art.
l
quinquies
del d.l. 31
marzo
2005,
n. 44,
sottendeva
il
permanere
di dubbi
nell'applicazion·e della legge
pur
essendo decorsi
sette
anni
dall'entrata
in
vigore
dell'art.
l
quinquies
del d.l. 31
marzo
2005,
n.
44,
il
che vieppiù evidenzia l'incertezza in cui versava
la
contribuente
nel periodo
immediatamente
successivo
all'el!trata
in
vigore
della
norma(
Cass. n.
10316/2019;
nn.l6006,10126
e n.
10314
del
2019).
7
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9.Nella fattispecie l'incertezza
normativa
trova
conferma
nell'adozione della
norma
interpretativa
(art.
l
quinques
d.l.
44/2005)
e nel sussistente
contrasto
giurisprudenziale
su
questo
specifico
aspetto
del
thema
decidendum.
Il
ricorso va,
dunque,
rigettato
e le spese processuali
si
compensano ifl considerazione del successivo consolidarsi della
giurisprudenza
di
legittimità.
Poiché
il
ricorso è
stato
proposto
successivamente al 30 gennaio
2013 ed è respinto, sussistono le condizioni
per
dàre
atto
-ai sensi
della
L.
24
dicembre
2012,
n.
228,
art.
l,
comma
17
, (Disposizioni
per
la
formazione
del bilancio annuale e
pluriennale
dello
Stato
-
Legge di
stabilità
2013)
, che ha
aggiunto
l'art.
13,
comma
l
quater
al
testo
unico di cui al D.P.
R.
30
maggio
2002,
n.
115-
della sussistenza
dell'obbligo di
versamento,
da
parte
del
ricorrente,
dell'ulteriore
importo
a
titolo
di
contributo
unificato
pari a quello
dovuto
per
la
stessa
impugnazione
integralmente
rigettata.
P.Q.M.
La
Corte
-rigetta
il ricorso e compensa le spese .
-Ai
sensi
dell'art.
13,
comma
l
quater,
del
~.p.r.
n.
115
del
2002,
atto
della sussistenza dei presupposti
per
il
versamento,
da
parte
del
ricorrente,
dell'ulteriore
importo
a
titolo
di
contributo
unificato
pari
a quello
dovuto
per
il
ricorso principale, a
norma
del
comma
l bis
dello stesso
art.
13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del
giorno
3 luglio
2019.
8

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