Sentenza Nº 26156 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2014

Presiding JudgeRUSSO LIBERTINO ALBERTO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:26156CIV
Date12 Dicembre 2014
Judgement Number26156
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 12741-2008 proposto da:
S.C.A. - SOCIETA' COMMERCIO AUTOVEICOLI - S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Dott. PAOLO BONANNI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso
lo studio dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANSELMO BARONE
0 '.. giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
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FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (o brevemente FIAT AUTO
S.P.A.), in persona del suo procuratore speciale Dott.
GIORGIO FOSSATI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO
Civile Sent. Sez. 3 Num. 26156 Anno 2014
Presidente: ALBERTORUSSO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 12/12/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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MASTROSANTI, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO
SPERANZA e FABIO LAIS giusta procura speciale a margine del
controricorso;
- controricorrente
-
avverso la sentenza n. 445/2007 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 19/03/2007, R.G.N. 3008/2004 ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato ANSELMO BARONE;
udito l'Avvocato ROSALBA VALORI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto di citazione del febbraio 1987 la S.c.a. -
Società Commercio autoveicoli - s.r.l. (S.C.A.) conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la società Fiat
Auto S.p.A. (Fiat), chiedendo che fosse dichiarato risolto,
per colpa della convenuta, il contratto di concessione di
vendita di autovetture per la zona del Frusinate intercorso
tra le parti sino al 30 gennaio 1987, con condanna della
stessa Fiat al risarcimento dei danni sia per l'anticipata
risoluzione del rapporto, sia per la mancata esecuzione in
buona fede del contratto stesso.
1.1. - A tal fine l'attrice allegava, anzitutto, che la
Fiat aveva tollerato, ed anzi favorito, il commercio di
autoveicoli posto in essere dai dipendenti dello stabilimento
di Piedimonte San German°, i quali, avvalendosi delle
favorevoli condizioni di vendita loro riservate dalla
medesima Fiat e rivendendo a terzi le auto così acquistate,
avevano dato vita a un vero e proprio mercato parallelo nella
zona riservata in esclusiva alla S.C.A.
La medesima attrice deduceva, inoltre, che la concedente
aveva inviato alla concessionaria una lettera (la nota del 13
maggio 1986), in cui preannunciava, in ragione del mancato
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
raggiungimento degli obiettivi di partecipazione al mercato,
l'inserimento di nuove concessionarie nella zona in cui
operava la S.C.A.
1.2. - Il Tribunale di Torino, con sentenza del 6
dicembre 1993, rigettava le domande della S.c.a. s.r.l.
2.
- La pronuncia del Tribunale veniva impugnata dalla
S.c.a. s.r.l. dinanzi la Corte d'appello di Torino, che,
confermando la decisione di primo grado, rigettava il gravame
con sentenza del 26 maggio 1999.
3.
- La sentenza d'appello veniva, quindi, impugnata
dalla società soccombente con ricorso per cassazione, fondato
su tre motivi.
3.1. - Questa Corte, con sentenza del 9 dicembre 2003,
n. 18743, respingeva i primi due motivi, accogliendo la
seconda parte del terzo motivo, avuto riguardo alla asserita
esecuzione del contratto, da parte della Fiat, contraria a
buona fede, con specifico riferimento al sostegno dato al
mercato parallelo attivato dai propri dipendenti.
Ciò - in estrema sintesi - in quanto il giudice del
gravame, nel fare riferimento ai dati risultanti dalla
capitolazione della prova attorea (mettendo "a paragone i
seguenti numeri, quello di 175 per il 1985 con quelli di 308,
398 e 356 del 1981"), aveva mancato di spiegare perché il
dato di 1532 veicoli venduti nel 1985, dichiarato dalla
stessa Fiat (nella lettera in data 13 maggio 1986) e
impiegato per la fissazione degli obiettivi di partecipazione
al mercato, "non si prestasse ad
essere
valutato ai fini
della decisione della diversa questione che veniva
affrontando".
La sentenza Impugnata veniva, quindi, cassata con rinvio
ad altra sezione della stessa Corte territoriale.
4.
- La causa veniva riassunta dalla
S.C.A.
e la Corte
di appello di Torino, nel contraddittorio con la Fiat,
rigettava l'appello con sentenza resa pubblica il 19 marzo 15/
2007.
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