Sentenza Nº 26146 della Corte Suprema di Cassazione, 16-10-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26146CIV
Date16 Ottobre 2019
Judgement Number26146
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29881/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
- controricorrente incidentale-
contro
Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.I.,
quale
incorporante di Idroenergia s.cons.r.I., in persona del legale
rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via
XXIV Maggio n. 43, presso lo studio degli avv.ti Nicola Lucariello e
Alberto Mula, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale
a margine del controricorso;
- controricorrente -
- ricorrente incidentale
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'emilia
Romagna n. 2586/14/17, depositata il 25 settembre 2017.
Con . est.
G.M Nonno
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26146 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 16/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal
Cons. Giacomo Maria Nonno.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito l'avv. Francesca Subrani per la ricorrente e l'avv. Alberto Mula
per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 2586/14/17 del 25/09/2017, la CTR della Emilia
Romagna
(hinc
CTR) respingeva l'appello proposto dalla Agenzia delle
dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 124/01/16 della CTP di
Reggio Emilia
(hinc
CTP), che aveva, a sua volta, accolto i ricorsi della
Idroenergia s.cons.r.I., poi incorporata nella Compagnia Valdostana
delle Acque Trading s.r.l.
(hinc
COVAT), nei confronti di due avvisi di
pagamento per accise non corrisposte per gli anni dal 2008 al 2013.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) gli avvisi di
pagamento riguardavano l'energia elettrica prodotta e ceduta alle
società consorziate; b) la CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo
l'inesigibilità del tributo, delle sanzioni e degli interessi a fronte del
legittimo affidamento della contribuente; c) avverso la sentenza della
CTP, l'Agenzia delle dogane proponeva appello;
1.2. La CTR motivava il rigetto dell'appello evidenziando che: a) la
continua interlocuzione con varie amministrazioni, dalle quali si
evinceva che Idroenergia s.cons.r.l. poteva usufruire dell'esenzione da
accise, aveva creato nella società contribuente un legittimo
affidamento, rilevante ai sensi dell'art. 10, comma 1, della I. 27 luglio
2000, n. 212 e idoneo ad esentarla non solo dal pagamento di sanzioni
ed interessi, ma anche dal pagamento dell'imposta; b) l'interpretazione
restrittiva della nozione di autoproduttore ai fini delle accise non era
condivisibile in ragione della previsione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs.
2
Con est.
G.M. onno
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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