Sentenza Nº 25645 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2018
Presiding Judge | VIRGILIO BIAGIO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2018:25645CIV |
Judgement Number | 25645 |
Date | 15 Ottobre 2018 |
Court | Quinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26886 del ruolo generale dell'anno 2015
R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore
generale
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, è domiciliata;
- ricorrente -
contro
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25645 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: TRISCARI GIANCARLO
Data pubblicazione: 15/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Puma Italia s.r.I., in persona dell'amministratore delegato e legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Sara Arnnella e Marina Milli, per procura speciale a margine del
controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Marini Milli in Roma, via Marianna Dionigi n. 29;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell'Emilia Romagna n. 779/20/2015, depositata in data
8 aprile 2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2018
dal Consigliere Giancarlo Triscari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso per
l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
uditi per l'Agenzia delle Dogane l'Avvocato dello Stato Anna Lidia
Caputi Iambrenghi e per la società l'avv. Sara Arnnella.
Fatti di causa
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre con cinque motivi per
la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell'Emilia Romagna in epigrafe con la quale è stato
respinto l'appello da essa proposto e confermata la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Piacenza che aveva ritenuta
la illegittimità degli avvisi di rettifica e contestuali atti di irrogazione
di sanzioni notificati alla società Puma Italia s.r.I..
Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: con l'atto
impugnato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione a
dichiarazioni doganali effettuate nell'anno 2008, aveva accertato la
mancata inclusione, nella base imponibile dei prodotti importati
dalla Puma Italia s.r.I., dei corrispettivi per diritti di licenza nella
misura del 7,5% sugli importi netti fatturati che quest'ultima
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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