Sentenza Nº 25180 della Corte Suprema di Cassazione, 06-06-2019

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:25180PEN
Judgement Number25180
Date06 Giugno 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Cascino Giuseppe, nato a Palermo il 07/11/1984
2.
Sferruggia Carmelo nato a Palermo il 02/02/1980
3.
Dainotti Nicola nato a Palermo il 27/12/1951
4 Cordova Benito nato a Palermo il 03/06/1977
5. Cordova Fabio nato a Palermo il 13/04/1984
6 Bedoui Mohamed Hedi nato a Mahdia (Tunisia) il 21/10/1965
7. Di Maggio Andrea nato a Palermo il 04/12/1959
8 Comito Fabio nato a Palermo il 27/01/1979
9. Testa Matteo nato a Palermo il 29/08/1984
10 Mansour Mouez nato a Monastir il 05/12/1982
11 Russo Fedele nato a Palermo il 01/08/1988
12 Mattina Benedetto nato a Partinico il 26/12/1978
13 Intravaia Palma nata a Partinico il 17/09/1956
avverso la sentenza del 05/01/2018 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Mario Maria
Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25180 Anno 2019
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE
Data Udienza: 11/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ì
uditi i difensori, avv. Antonio Turrisi, per Di Maggio Andrea, avv. Raffaele
Bonsignore, per Benito Cordova e Fabio Cordova e quale sostituto .processuale
dell'avv. Filippo Maria Gallina per Fabio Comito, avv. Giuseppe Farina per Matteo
Testa, Benito Cordova e Fabio Cordova, che hanno concluso insistendo, l'avv.
Turrisi, per l'accoglimento dei motivi del ricorso e l'avv. Bonsignore riportandosi
ai motivi di ricorso per Fabio Comito Matteo Testa e Fabio Cordova e chiedendo
l'annullamento della sentenza impugnata per Benito Cordova.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 05/01/2018 la Corte di Appello di Palermo riformava
parzialmente la sentenza del Gup del tribunale di Palermo appellata dagli odierni
ricorrenti oltre che da Di Cara Giuseppe, Di Fatta Carolina, Lodi Deborah, Pezzino
Antonino e Pezzino Nancy. In particolare: 1) assolveva Cascino Giuseppe, dai
reati di cui al capo A3) perché il fatto non sussiste, riducendo la pena inflitta ad
anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 6000,00 di multa; 2) assolveva
Comito Fabio dal reato di cui al capo N7) limitatamente alla condotta riguardante
la cocaina perché il fatto non sussiste riducendo la pena inflitta al medesimo ad
anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; 3) dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Di Cara Giuseppe in ordine ai reati di cui ai
capi B1) e B2) per essersi gli stessi estinti per prescrizione; 4) riqualificati i fatti
ascritti a Cordova Fabio ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 riduceva la pena inflitta
al medesimo ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa;
5) riqualificati i fatti ascritti a Di Fatta Carolina ex art. 73 comma 5 DPR 309/90
riduceva la pena inflitta alla medesima ad anni uno di reclusione ed euro
1000,00 di multa; 6) nei confronti di Intravaia Palma escludeva la contestata
recidiva e riduceva la pena inflitta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed
euro 800,00 di multa, applicando il beneficio della pena sospesa; 7) nei confronti
di Pezzino Nancy eliminava la statuizione di revoca della sospensione
condizionale della pena emessa nei suoi confronti. Infine, eliminava le pene
accessorie inflitte a Cascino Giuseppe Cordova Fabio e Di fatta Carolina e
confermava nel resto la sentenza impugnata.
2.
Propongono ricorsi per Cassazione avverso la suindicata sentenza
Sferruggia Carmelo personalmente e, mediante i rispettivi difensori, Cascino
Giuseppe, Di Maggio Andrea, Dainotti Nicola, Cordova Benito, Cordova Fabio,
Bedoui Mohamed Hedi, Comito Fabio, Testa Matteo, Mansour Mouez, Russo
Fedele, Mattina Benedetto, Intravaia Palma.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3.
Cascino Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, ha formulato un unico
motivo di impugnazione deducendo i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) d)
ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 comma 2, 530 e 533 comma 1
• cod. proc. pen. In particolare prospetta il vizio di illogicità e contraddittorietà
della motivazione siccome fondata su risultanze processuali inidonee a
supportare una decisione di condanna in quanto costituite esclusivamente da
intercettazioni dai contenuti non univoci e riguardanti interlocutori del Cascino
per lo più rimasti non identificati. Con riferimento alla condanna relativa al capo
Al) essa sarebbe fondata su una lettura arbitraria delle conversazioni, descrittive
solo di un rapporto di amicizia tra il ricorrente e l'interlocutore, come tali
incontratisi all'esito di un appuntamento fissato nel corso dei colloqui captati.
Cosicchè il rinvenimento di sostanza stupefacente rinvenuta nel borsone
dell'interlocutore del Cascino all'esito di perquisizione operata dopo che i due
soggetti si erano alfine salutati, in assenza di ogni altro dato significativo non
può ricondursi ad una previa cessione operata da quest'ultimo. Con conseguente
assenza di indizi gravi precisi e concordanti ai fini della condanna. Con riguardo
ai fatti di cui al capo A2) e A4) e A7) egualmente la motivazione sarebbe fondata
sull'esame di conversazioni dal significato ambiguo, inidonee a supportare una
ricostruzione chiara ed inequivoca dei fatti, per cui il giudicante avrebbe fatto
ricorso, anche nel valutare il linguaggio criptico utilizzato, a criteri interpretativi
estranei alla logica ed a condivisibili massime di esperienza. Nel contempo, per
l'assenza di riscontri circa l'effettività concreta degli scambi contestati e della
quantità e qualità della droga ceduta, per la Mancanza di identificazione dei
soggetti coinvolti e i forti margini di dubbio connotanti il significato delle
conversazioni intercettate sussisterebbero rilevanti profili di dubbio in ordine alla
responsabilità dell'imputato, con conseguente insussistenza delle fattispecie di
reato ascritte. Fattispecie inconfigurabili anche laddove si volesse optare per una
diversa ricostruzione dei fatti, comunque non condivisa dalla difesa, e
riconducibile alla tipologia della cd. "offerta di vendita" di sostanza stupefacente,
attesa la assenza di prova di disponibilità della medesima in capo al Cascino.
4.
Sferruggia Carmelo ha sollevato personalmente un unico motivo di
impugnazione, con il quale ha dedotto il vizio di mancanza o insufficiente
motivazione per la mancata illustrazione dei criteri di valutazione in base ai quali
la Corte di Appello è pervenuta alla condanna di cui alla sentenza impugnata.
Inoltre sarebbe stata esclusa la possibilità di stabilire una pena corrispondente al
minimo edittale senza alcuna motivazione.
5.
Dainotti Nicola ha proposto due motivi di impugnazione.
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