Sentenza Nº 25021 della Corte Suprema di Cassazione, 07-10-2019

Presiding JudgeMAMMONE GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:25021CIV
Date07 Ottobre 2019
Judgement Number25021
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 17912-2014 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DI LA ROSA CARMELO, in persona del
curatore
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio
Cesare 71, presso lo studio dell'avvocato Aloisia Bonsignore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Carota;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 25021 Anno 2019
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Data pubblicazione: 07/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
LA ROSA MARIA GIUSEPPA, LA ROSA FRANCESCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 868/2013 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 23/05/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/04/2019 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del primo
motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo;
Udito l'Avvocato Aloisia Bonsignore, per delega dell'avvocato
Domenico Carota.
FATTI DI CAUSA
1. - La Curatela del fallimento di La Rosa Carmelo convenne in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, La Rosa Maria e La Rosa
Francesco, onde ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria
esistente tra il fallito ed i convenuti (germani del medesimo)
relativamente ad un fabbricato destinato a civile abitazione
(composto da quattro elevazioni fuori terra) sito in Bagheria e
proveniente dalla successione legittima del comune genitore; chiese
l'assegnazione alla curatela della quota (pari a 2/9) di proprietà del
cespite spettante al fallito; in subordine, per il caso di non comoda
divisibilità e di mancata richiesta di attribuzione, chiese la vendita del
fabbricato e la ripartizione del ricavato; domandò anche la condanna
dei convenuti al pagamento di una indennità per l'occupazione
dell'immobile.
Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale rigettò le domande
attoree.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.
- Sul gravame proposto dalla Curatela del fallimento, la Corte
di Appello di Palermo, confermò la pronuncia di primo grado.
Secondo la Corte territoriale, il chiesto scioglimento della
comunione ereditaria non poteva essere disposto, perché il fabbricato
di cui si chiedeva la divisione, originariamente costituto dal solo piano
terra (edificato prima del 1940), era stato sopraelevato nel periodo
compreso tra il 1970 e il 1976 in assenza di concessione edilizia. A
dire dei giudici di appello, lo scioglimento della comunione ereditaria
rientrerebbe a pieno titolo tra gli atti
inter vivos
e, come tale, sarebbe
assoggettato alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge n. 47
del 1985, che vietano - comminando la sanzione della nullità - la
stipulazione di atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad
edifici (o a loro parti) dai quali non risultino gli estremi della
concessione edilizia o della concessione in sanatoria o ai quali non sia
allegata copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del
versamento delle prime due rate di oblazione (c.d. "menzioni
urbanistiche").
Secondo la Corte di merito, poi, nella specie sarebbe inapplicabile
l'art. 46, comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che esclude la
nullità degli atti posti in essere nell'ambito di procedure esecutive
immobiliari, dovendo tale norma intendersi riferita solo alle vendite
disposte nell'ambito di procedure esecutive e non essendo estensibile
alle divisioni. Infine, secondo i giudici del gravame, la domanda di
condanna dei convenuti al pagamento di una indennità per il
godimento dell'immobile non poteva comunque essere accolta, non
essendovi prova che i predetti avessero avuto l'esclusiva disponibilità
del cespite.
3.
- Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto
ricorso la Curatela del fallimento di La Rosa Carmelo sulla base di due
motivi.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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