Sentenza Nº 24977 della Corte Suprema di Cassazione, 10-10-2018

Presiding JudgeORICCHIO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24977CIV
Date10 Ottobre 2018
Judgement Number24977
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 7274-2014 proposto da:
CAMPOLI LUCA, BUCCIARELLI LUIGI, PERCIBALLE GIANNINO e
CORNACCHIA ROBERTA, elettivamente domiciliati a Roma, via
dei Monti Parioli 48, presso lo studio dell'Avvocato RENATO
MARINI, che li rappresenta e difende per procura speciale a
margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
GIORGI EZIO, elettivamente domiciliato a Roma, via Nicolò
Tartaglia 21, presso lo studio dell'Avvocato FEDERICO
CALDARINI, che lo rappresenta e difende per procura speciale
in calce al controricorso
-
controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24977 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 10/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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avverso la sentenza n. 753/2013 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 7/2/2013;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
27/6/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. ALBERTO
CELESTE, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
per difetto di interesse e, nel merito, l'accoglimento dei primi
quattro motivi, assorbiti i restanti;
sentito, per i ricorrenti, l'Avvocato RENATO MARINI;
sentito,
per
il
controricorrente,
l'Avvocato
FEDERICO
CALDARINI
FATTI DI CAUSA
Ezio Giorgi ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di
Latina, Luca Campoli, Andrea Castaldi Tassoni, Bruno Castaldi
Tassoni, Gualtiero De Angelis, Maurizio Fanella, Luigi Bucciarelli,
Giannino Perciballe e Roberta Cornacchia e, sulla premessa di
aver ceduto agli stessi quote di partecipazione alla soc. Vis
Sezze, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità o l'inefficacia di
tali cessioni per violazione del divieto di patto commissorio o
per illiceità dei motivi nonché la rescissione ai sensi degli artt.
1447 e 1448 c.c.. In subordine, l'attore ha chiesto la condanna
dei convenuti al pagamento, in suo favore, dell'incremento di
valore delle quote come statuito negli atti di cessione.
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle
domande.
Il tribunale di Latina, con sentenza del 3/11/2006, ha
rigettato tutte le domande proposte dall'attore, ad eccezione di
quella al pagamento dell'incremento di valore, determinato, in
Ric. 2014 n. 7274, Sez. 2, UP del 27 giugno 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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