Sentenza Nº 24683 della Corte Suprema di Cassazione, 08-10-2018

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24683CIV
Date08 Ottobre 2018
Judgement Number24683
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 24116-2013 proposto da:
BENISATTO RITA, rappresentata e difesa dall'Avvocato
VINCENZO BARBATO, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'Avv. Anna Buttafuoco, in ROMA, VIALE MAZZINI 134
- ricorrente -
contro
CAIROLI FINANCE s.r.l. (quale cessionaria dei crediti SIF-
SOUTHERN ITALIAN FINANCE s.r.l.), in persona del sue legale
rappresentante
pro-tempore,
con sede in Milano, Foro
Buonaparte 70
- intimata -
avverso la sentenza n. 160/13 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata 1'8/02/2013;
PU
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24683 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: BELLINI UBALDO
Data pubblicazione: 08/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANNA BUTTAFUOCO, per delega, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2003,
RITA BENISATTO proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 691/2002, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore
il 23.10.2002, su ricorso della S.I.F. (SOUTHERN ITALIAN
FINANCE S.R.L.) per il pagamento della complessiva somma di C
42.698,77, oltre interessi e spese, per rate insolute di un
contratto di mutuo dell'importo di £ 30.000.000, stipulato in data
20.5.1991 tra la F.I.M. (FINANZIARIA ITALIANA MUTUI S.P.A.,
che poi aveva ceduto
pro soluto
i suoi crediti in blocco alla S.I.F.)
e Rita Benisatto e Aniello Gaudiello.
La opponente deduceva di non aver mai ricevuto l'importo
di cui al suddetto contratto, essendosi limitata a sottoscrivere,
unitamente al suo
ex
marito, Aniello Gaudiello, una richiesta di
prestito, in realtà mai concessa dalla società finanziaria F.I.M.. In
particolare, rilevava che: 1) sul documento prodotto a sostegno
della domanda monitoria l'originaria somma di £ 20.000.000 era
stata cancellata e corretta a penna in £ 30.000.000; 2) i
conteggi di cui all'estratto conto depositato dalla società
ricorrente erano errati e incomprensibili; 3) il credito si era
estinto per prescrizione. Chiedeva, pertanto che fosse dichiarato
nullo, inefficace e revocato il decreto ingiuntivo.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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