Sentenza Nº 24155 della Corte Suprema di Cassazione, 04-10-2018

Presiding JudgeOLIVIERI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24155CIV
Judgement Number24155
Date04 Ottobre 2018
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
di specifici fatti individuatori di peculiari attività svolte deI soggetto -ulteriori e non
riconducibili al "cotticfie agere
-
di una persona della età e delle caratteristiche del
danneggiato- avrebbero dovuto essere censurate attraverso il vizio di "errore di fatto
-
,
sempre che ritualmente allegati
e
dimostrati nei corso dei gradi di merito (cfr.
Corte
eass. Sez. 3,
Sentenza n.
24471
del 18/11112014
Corte eass. Sez. 3 -
Sentenza n,
27562
del
21/11/2017), Né viene, peraltro, formulata
con
la
censura in esame anche una
critica -del tutto estranea al dedotto vizio di nullità processuale della sentenza per difetto
del requisito di validità costituito dalla motivazione- concernente la eventuale inidoneità
5
RCi il, I 3341).2015
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Assmi
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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24155 Anno 2018
Presidente: OLIVIERI STEFANO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 04/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
del criterio tabellare a soddisfare il ristoro di determinate conseguenze pregiudizievoli
non patrimoniali derivanti dall'illecito: essendo appena il caso di osservare che, in tal
caso, non verrebbe in ciuestione alcun vizio di invalidità della sentenza, né la omessa
considerazione di un fatto storico allegato e dimostrato in giudizio, sibbene la diversa
violazione ed erronea applicazione del criterio normativo di liquidazione equitativa del
danno di cui ai] art. 2056 c,c., da vcieolare attraverso la denuncia del vizio di
-
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Juclicando" ai sensi dell'art. 360co I
n.
3 c,p.c. (cfr. Corte cass.
Sez.
3,
Sentenza
n. 4-147
del 25102/2014)
indicando specificamente gli errori o le lacune rilevati nella Tabella di
liquidazione del danno, che deve essere prodotta in allegato al ricorso a pena dì
improcedibilità ex art. 369 m 4
e,p.c..
Nel secondo motivo,
vengono svolte le stesse argomentazioni a sostegno della censura
rivolta alla sentenza impugnata, prospettata stavolta come violazione di norma di diritto
ex art. 360col n. 3 e,p.c„ non avendo il Giudice territoriale fatto corretta applicazione
degli artt. 12
9
3, l 226,
9
056 e 2059
Il motivo è inammissibile in quanto attraverso la censura di
-
error
.
p.wis"
introduce,
invece, una critica alla valutazione in ratto compiuta dalla Corte di merito.
La parte ricorrente reitera le doglianze per mancata considerazione delle limitazioni
subite., a causa del sinistro, a molteplici attività realizzatrici della vita umana (continuare
a praticare lo sport del calcio: uscire con gli amici: effettuare escursioni in montagna:
peggioramento dell'aspetto estetico) che, tuttavia, secondo la valutazione compiuta dal
Giudice territoriale, non eccedono il complesso dei pregiudizi "normalmente'
riconducibili alla lesione della integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di
postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato, e che costituiscono
singoli aspetti peRgiorativi della vita di relazione del soggetto già ricompresi nella
categoria del cd. danno biologico, trovando adeguato risarcimento nei criteri tabellari di
liquidazione del danno.
Osserva il Collegio
che,
non
essendo stati allegati
-
altri pregiudizi di tipo esistenziale
attinenti alla fi'rci relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica.
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N.Cr n. J33-10.2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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