Sentenza Nº 23000 della Corte Suprema di Cassazione, 10-06-2021

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:23000PEN
Date10 Giugno 2021
Judgement Number23000
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ABOSSIDA BOMBINA nato a CRUCOLI il 29/11/1964
OLESZEWSKA ALICJA nato il 19/10/1970
ABOSSIDA OLIMPIA nato a LA SPEZIA il 29/11/1997
ABOSSIDA MANUEL nato a CARIATI il 04/06/2008
avverso il decreto del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del
provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.1
Con decreto in data 23 settembre 2020, la corte di appello di Genova sezione misure di
prevenzione, in parziale riforma del decreto del tribunale della Spezia del 27 febbraio 2019
disponeva la restituzione di alcuni beni ad Abossida Bombina, Abossida Manuel, Abossida
Olimpia ed Olszewska Alicia, questi ultimi tre eredi di Abossida Santo, mantenendo la confisca
di prevenzione già disposta in primo grado nei confronti dei predetti sui rimanenti beni e cespiti.
Riteneva il tribunale di confermare il giudizio di pericolosità qualificata e generica di Abossida
Bombina, in quanto indiziata del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di
stupefacente, e di dovere disporre la confisca di tutti i beni appartenenti alla stessa in
sproporzione rispetto ai redditi percepiti lecitamente. Inoltre, analoga confisca di prevenzione
veniva confermata dal giudice di appello nei confronti degli eredi di Abossida Santo (soggetto
deceduto ad agosto del 2012), Olszewska Alicia (moglie ed erede del primo), Abossida Manuel
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23000 Anno 2021
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO
Data Udienza: 20/05/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ed Abossida Olimpia, questi ultimi figli ed eredi di Santo. In particolare, la corte di appello,
confermava l'inserimento di Santo Abossida nel contesto del narco traffico internazionale,
affermando che il predetto aveva importato nel 2012 un rilevante carico di 800 kg. di cocaina
nel porto di La Spezia, le cui vicende erano state descritte dal collaboratore di giustizia di origine
calabrese Femia Antonio, prima di essere ucciso nell'agosto di quello stesso anno ad opera di
soggetti armati in Calabria. Nella stessa attività di traffico internazionale si riteneva coinvolta
anche Abossida Bombina, soggetto residente proprio a La Spezia, ed alla quale il giudice di
appello riteneva riferibile tutta l'attività di stoccaggio e distribuzione della droga avvenuta dopo
il decesso del fratello.
Accertata, poi, la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati degli Abossida, gli acquisti
effettuati a partire dal 2006 sino al 2017 di terreni, abitazioni, complessi immobiliari sia in Italia
che all'estero (Sao Tomè, Palma etc..), gli impieghi bancari ed assicurativi per svariati milioni di
euro, i beni di lusso (detenuti anche in Svizzera) degli stessi, anche sulla base di una perizia
contabile rinnovata in fase di appello, il giudice di secondo grado confermava il provvedimento
di confisca patrimoniale, sottolineata l'assenza di qualsiasi valida giustificazione alle modalità di
acquisizione di tale vasto patrimonio e confermata la loro definizione di soggetti ritenuti pericolosi
qualificati ex lett. b) dell'art. 4 D.Lvo 159 del 2011 od ai loro eredi, affermando che l'episodio
delittuoso del 2012 doveva ritenersi
"il punto di arresto -noto e clamoroso- di una attività
certamente in corso da tempo, come evidenziano i beni acquisiti quantomeno dal 2008 in poi
assolutamente ingiustificati e sproporzionati..."
1.2
Avverso detto decreto proponevano ricorso per cassazione i difensori dei proposti. Gli avv.ti
Sommovigo e Zito per Olszewska Alicia, Abossida Manuel ed Abossida Olimpia deducevano, con
il primo motivo, violazione di legge e segnatamente degli articoli 17 e 10 comma 2 bis della
normativa in materia di misure di prevenzione e antimafia dettata dal decreto legislativo 159 del
2011 quanto alla identificazione della competenza per territorio nell'ambito dei procedimenti di
prevenzione; al proposito contestavano la competenza del tribunale della Spezia, già eccepita
nella impugnazione avverso il provvedimento di primo grado, sottolineando come l'episodio del
2012 avvenuto in quel territorio non fosse la più pregnante e rilevante manifestazione di
pericolosità del proposto che avendo invece sempre agito nella zona del crotonese doveva
ritenersi essersi manifestata proprio nel territorio calabrese; in subordine, in questo stesso
motivo, si avanzava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 del citato D.Lvo quanto
ai criteri di individuazione della competenza per territorio lasciati alla libera determinazione da
parte dell'interprete, in violazione dei principi stabiliti dall'articolo 25 della costituzione che
impone una riserva assoluta di legge in materia.
Con il secondo motivo lamentavano violazione di legge, ed in particolare degli articoli 7 e 23 del
decreto legislativo 159 del 2011, con riferimento alla nullità del decreto di fissazione dell'udienza
camerale emesso in data 8 Febbraio 2018 dal tribunale della Spezia e conseguentemente del
provvedimento di confisca; difatti, detto decreto, non conteneva l'indicazione delle categorie di
pericolosità in virtù delle quali pubblico ministero richiedeva l'applicazione della confisca di
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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