Sentenza Nº 22874 della Corte Suprema di Cassazione, 23-05-2019

Presiding JudgePETRUZZELLIS ANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22874PEN
Judgement Number22874
Date23 Maggio 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FORMIGONI ROBERTO nato a LECCO il 30/03/1947
PASSERINO COSTANTINO nato a MILANO il 07/01/1947
FARINA CARLO nato a MILANO il 20/06/1947
VITES CARLA nato a ANZIO il 25/06/1957
avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di VITES CARLA ed il rigetto per
tutti gli altri.
Uditi:
L'avvocato DOMENICO AIELLO in difesa della Regione Lombardia che deposita
conclusioni scritte e nota spese.
L'avvocato FRANCESCO CENTONZE in difesa della Fondazione Salvatore Maugeri,
che deposita conclusioni scritte e nota spese.
L'avvocatura Generale Dello Stato in persona dell'avvocato Maria Gabriella
Vanadia, in difesa dell'agenzia delle entrate, che chiede il rigetto del ricorso
proposto da Passerino, la conferma della sentenza di secondo grado e deposita
conclusioni scritte e nota spese.
L'avvocato ALBERTINI MARINA, in sostituzione dell'avvocato FABIO MARZIO
PALAZZO, in difesa di VITES CARLA che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22874 Anno 2019
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
Data Udienza: 21/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'accoglimento.
L'avvocato FRANCESCO ARATA, in difesa di Farina, che insiste per l'accoglimento
dei motivi di ricorso e deposita note di udienza
L'avvocato LEONARDO CAMMARATA in difesa di Farina che chiede
l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'avvocato LUIGI STORTONI in difesa di Formigoni che insiste nell'accoglimento
dei motivi di ricorso.
L'avvocato FRANCO CARLO COPPI
in difesa di Formigoni che insiste
nell'accoglimento dei motivi di ricorso
L'avvocato FILIPPO DINACCI in difesa di Passerino che si riporta ai motivi di
ricorso.
L'avvocato CESARE FUMAGALLI in difesa di Passerino che si riporta ai motivi di
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Farina Carlo, Formigoni Roberto, Passerino Costantino e Vites Carla
impugnano la sentenza della Corte di Appello di Milano del 19 settembre 2018 che
decideva sugli appelli proposti dai medesimi ricorrenti nonché dal pubblico
ministero avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 22 dicembre 2016 in un
processo relativo ad attività illecite dei responsabili della Fondazione Salvatore
Maugeri e della Fondazione San Raffaele, enti che gestivano strutture sanitarie
private in Lombardia. Tali soggetti, mediante la commissione di reati di corruzione
ed ulteriori attività illecite strumentali alle stesse, ottenevano dalla Regione
Lombardia una migliore remunerazione per le attività sanitarie svolte per conto
dell'ente pubblico nonché più elevati finanziamenti per attività di ricerca.
2 Con il capo 1, in questa sede contestato al solo Passerino, quale direttore
centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, è stata ritenuta sussistere una
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata
di reati di corruzione, violazioni fiscali, riciclaggio, trasferimento fraudolento di
valori e appropriazione indebita aggravata ai danni della Fondazione Maugeri.
Il presidente di tale ente ed altri soggetti, operanti all'interno della stessa
fondazione o, comunque, nel suo interesse, costituivano fondi neri, con tutte le
attività illecite a ciò necessarie, al fine di corrompere pubblici ufficiali della Regione
Lombardia per il citato fine di ottenere scelte dell'amministrazione in favore
dell'ente. In particolare, si intendeva sterilizzare i risultati negativi delle riforme
mirate al contenimento della spesa sanitaria anche mediante la riduzione dei
trasferimenti in favore della sanità privata.
Tra le attività programmate dalla associazione criminale vi erano:
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- la creazione di una rete di società con le quali avvenivano operazioni
commerciali fittizie per giustificare i trasferimenti all'estero.
- La individuazione di intermediari quali Simone Antonio e Daccò Pierangelo
per poter interloquire con i pubblici ufficiali.
Per le modalità delle attività veniva anche contestata la aggravante della
transnazionalità, per il ricorso alla Norconsulting di Genci, operante all'estero quale
fiduciaria.
2.1 Va precisato che la contestazione iniziale prevedeva che l'ambito
dell'associazione fosse esteso anche ai pubblici ufficiali corrotti, ma il Tribunale
aveva configurato il reato in tale minore ambito, confermando comunque
l'esistenza di un ampio programma di commissione di una serie indeterminata di
reati. Tale ampiezza risultava, fra l'altro, dalle dichiarazioni di Maugeri Umberto,
per il quale si è proceduto separatamente, il quale in sede di incidente probatorio
indicava come gli accordi per le future attività erano di ampia portata essendo stati
presi sul finire degli anni '90, a fronte della insufficienza dei finanziamenti delle
attività della Fondazione, in adesione alla proposta di Passerino di fare riferimento
agli intermediari Daccò e Simone quali soggetti in grado di mediare con
responsabili della Regione Lombardia, ed in particolare il suo Presidente, Formigoni
Roberto, per ottenere finanziamenti grazie a tangenti.
3. Ai capi 2 e 16 sono contestate le vicende principali del processo, ovvero I
fatti di corruzione riferiti rispettivamente alla Fondazione Maugeri ed alla
Fondazione San Raffaele. A fronte di esigenze similari per le due Fondazioni, che
intendevano ottenere maggiori finanziamenti per le loro attività nel settore
sanitario, i relativi eventi si intrecciano in quanto entrambi gli enti utilizzavano
quale intermediario il Daccò per il suo rapporto diretto con il Presidente della
Regione Formigoni e ottenevano vantaggi con modalità simili. Inoltre le utilità
corrisposte al predetto pubblico ufficiale corrotto non avevano una chiara
distinzione della provenienza dall'uno all'altro degli enti.
Per entrambe le imputazioni, peraltro, i giudici di merito hanno modificato
l'originaria contestazione di più reati di corruzione per atti contrari ai doveri di
ufficio, commessi in continuazione qualificandoli quali reati di corruzione per la
"messa a disposizione" del pubblico ufficiale per la adozione di provvedimenti di
favore in favore dei corruttori, ritenendo, quindi, le somme corrisposte quale
"prezzo" per il lungo asservimento della funzione del Formigoni e non quali
retribuzioni di singoli provvedimenti.
3.1 I! capo 2, per i quali sono stati condannati Passerino e Formigoni in
concorso con i predetti intermediari Daccò e Simone , riguarda la corruzione ex
art. 319 cod. pen., con condotta protratta nel tempo, mirata ad ottenere dalla
Regione Lombardia, su intervento diretto del Presidente della Regione, Formigoni,
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