Sentenza Nº 22164 della Corte Suprema di Cassazione, 05-09-2019

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22164CIV
Date05 Settembre 2019
Judgement Number22164
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 21963-2014 proposto da:
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA
BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore
GIUSEPPE CARLO FERDINANDO VEGAS, elettivamente domiciliata in
ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO
CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIULIANA MANTO, FABIO BIAGIANTI, ANNA ELISABETTA MUSY;
- ricorrente -
contro
DI RADDO EMILIO, ROSSI ALESSANDRO, CICERI LODIGIANI
-9tA3
MARIA, NICCHIO MARIA, MARIANI ANNAMARIA, LOCATELLI
GIANGIACOMO e LOCATELLI VERONICA in qualità di eredi di Locatelli
Ezio, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO MESSICO, 7, presso lo
1
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22164 Anno 2019
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 05/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
studio dell'avvocato ALESSANDRO TOZZI, rappresentati e difesi
dall'avvocato DARIO TREVISAN;
- con troricorrenti e ricorrenti incidentali -
PAGNI GABRIELE;
- intimato
-
avverso la sentenza n. 888/2014 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata l'11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale
e di quello incidentale;
udito l'Avvocato FABIO BIAGIANTI, ANNA ELISABETTA MUSY,
GIULIANA MANTO;
udito l'Avvocato DARIO TREVISAN.
FATTI DI CAUSA
1.- Maria Ciceri Lodigiani, Annamaria Mariani, Ezio Locatelli,
Maria Nicchio, Emilio Di Raddo e Alessandro Rossi convennero in
giudizio la CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
- per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in
conseguenza della perdita delle somme di denaro che essi, tra il 1990
e il 1992, in virtù di un contratto di negoziazione titoli, avevano versato
alla società A.C. Girardi C. Commissioni in Borsa S.p.A. -
successivamente trasformatasi in A.C. Girardi & C. S.p.a. S.i.m. (di
seguito anche Girardi) e dichiarata fallita nel 1994 con sentenza n.
58843 del Tribunale di Milano - e da questa distratte a causa di
spregiudicate operazioni finanziarie, per le quali alcuni dei suoi
esponenti erano stati imputati del reato di bancarotta per distrazione
dei beni.
1.1.- In particolare, gli attori imputarono alla CONSOB di aver
contribuito alla produzione dei danni da essi patiti a causa del suo
comportamento omissivo e negligente in relazione agli obblighi di
›,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
vigilanza e di controllo istituzionalmente ad essa pertinenti, nonché per
avere, sebbene a conoscenza di numerose informative relative alle
irregolarità commesse dalla Girardi, autorizzato la stessa società
all'esercizio della intermediazione immobiliare con la delibera n. 5846
del 1991.
1.2.- Nel corso del giudizio di primo grado intervenne
volontariamente Gabriele Pagni il quale, adducendo di aver consegnato
alla Girardi una somma di denaro a fini di investimento e previo un
contratto di raccolta ordini, formulò domande risarcitorie analoghe a
quelle spiegate dagli originari attori.
1.3. - Nel contraddittorio con la CONSOB convenuta, il Tribunale
di Roma, con sentenza del febbraio 2009, dichiarò ammissibile
l'intervento volontario del Pagni, rigettandone, tuttavia, nel merito la
domanda; accolse parzialmente le domande attoree e condannò la
CONSOB a risarcire alla Ciceri Lodigiani la somma di euro
1.647.390,52, alla Mariani la somma di euro 89.899,56, al Di Raddo la
somma di euro 25.898,77, alla Nicchio la somma di euro 756.053,48,
al Locatelli la somma di euro 1.309.443,25 e al Rossi la somma di euro
586.694,19, oltre al pagamento delle spese di lite.
2.- Avverso tale decisione proponeva appello la CONSOB, nel cui
giudizio svolgevano appello incidentale Annamaria Mariani, Alessandro
Rossi e Maria Nicchio.
Con ulteriore atto di citazione proponevano appello avverso la
medesima sentenza Maria Ciceri Lodigiani, Emilio Di Raddo, nonché
Veronica Locatelli e Giangiacomo Locatelli, quali eredi di Ezio Locatelli
e in questo giudizio si costituiva Alessandro Pagni, proponendo altresì
appello incidentale.
2.1.- Riuniti i giudizi
ex
art. 335 c.p.c., la Corte d'appello di
Roma, con sentenza dell'Il febbraio 2014, rigettava tutte le
impugnazioni, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2.2. - A fondamento della decisione la Corte territoriale, per
quanto rileva in questa sede, osservava che: 1) le condotte ascritte alla
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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