Sentenza Nº 22065 della Corte Suprema di Cassazione, 04-06-2021

Presiding JudgeCASSANO MARGHERITA
ECLIECLI:IT:CASS:2021:22065PEN
Date04 Giugno 2021
Judgement Number22065
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cremonini Claudio, nato a Bologna il 07/11/1952
avverso la sentenza del 11/06/2019 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato in ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Patrizia Piccialli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, Pietro Gaeta, che ha
concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello;
Penale Sent. Sez. U Num. 22065 Anno 2021
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
Data Udienza: 28/01/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il difensore della parte civile avv. Giacomo Garcea del foro di Bologna,
che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice
penale;
udito il difensore dell'imputato avv. Stefania Mannino del Foro di Bologna, che
ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice penale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/06/2019 la Corte di Appello di Bologna, su
impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata
ex
art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal Tribunale della stessa città, ha
dichiarato Cremonini Claudio civilmente responsabile dell'infortunio occorso ad un
lavoratore all'interno di un cantiere e lo ha condannato al risarcimento dei danni
dallo stesso patiti, da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile.
1.1. Al Cremonini, nella veste di datore di lavoro quale Presidente del Consiglio
di amministrazione della Tecnocem srl, impresa edile affidataria ed esecutrice dei
lavori in un condominio di Bologna, era stato contestato di avere cagionato, per
colpa, lesioni personali giudicate guaribili in giorni sessanta, a Buraga Catalin,
incaricato dei lavori di "zambinatura" e intonacatura della muratura grezza a
sostegno del tetto (fatto del 29 febbraio 2012).
A carico del Cremonini, oltre alla colpa generica per imprudenza ed imperizia,
veniva individuato un profilo di colpa specifica per non avere previsto, nel piano
operativo di sicurezza, le misure di prevenzione e protezione relative alla
esecuzione di lavorazioni affidate ai lavoratori autonomi presenti nel cantiere.
1.2. Il Tribunale aveva assolto
ex
art. 530, comma 2, cod. proc. pen. il
Cremonini per insussistenza del fatto ritenendo che non fosse possibile affermare
oltre ogni ragionevole dubbio che l'operaio si era procurato le lesioni cadendo dal
ponteggio.
Il giudice di primo grado aveva dato atto di due diverse possibili ricostruzioni
dell'incidente: la prima, fondata sulla testimonianza della persona offesa, secondo
la quale le lesioni sarebbero state conseguenza di una caduta dal ponteggio, le cui
assi non erano fissate con fili di ferro, durante l'esecuzione dei lavori di rinforzo
dei pilastri del tetto dell'edificio; la seconda, basata sulle dichiarazioni del
capocantiere e del direttore dei lavori, figlio dell'imputato, i quali riferivano che le
lesioni erano state invece conseguenza della caduta da una scala, durante i lavori
di intonacatura della parete di una stanza posta all'ultimo piano dell'edificio.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Alla luce del quadro probatorio sopra descritto il giudicante aveva ritenuto
impossibile definire con certezza la dinamica dell'infortunio in ragione della
discutibile attendibilità di tutte le testimonianze e, in particolare, di quella della
persona offesa, la cui versione era priva di riscontri obiettivi ed era stata fornita
solo alcuni mesi dopo l'incidente.
1.3. Avverso tale sentenza avevano proposto appello sia il Procuratore
generale presso la Corte di appello, sia la parte civile, censurando la valutazione
di inattendibilità della testimonianza della persona offesa e valorizzando, per
converso, la sussistenza di elementi obiettivi di riscontro a tali dichiarazioni.
1.4. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello
del Procuratore generale e, in accoglimento dell'appello della parte civile, ha
riformato la sentenza di primo grado ai soli effetti della responsabilità civile,
condannando l'imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi dinanzi al giudice
civile.
Il giudice di appello, senza lo svolgimento di alcuna ulteriore attività
istruttoria, ha ritenuto il Cremonini civilmente responsabile sulla base di una
diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie. In particolare, ha valorizzato le
dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili perché riscontrate da una
testimonianza e dagli accertamenti medico-legali.
L' ispettrice della AUSL, che aveva effettuato il sopralluogo il giorno successivo
all'infortunio, aveva riferito che la parte di intonaco fresco rinvenuta in cantiere si
trovava ad un'altezza tale da non poter essere raggiunta con la scala, ma solo con
il ponteggio. Inoltre, la gravità delle lesioni subite dalla vittima era incompatibile
con la caduta da una scala di altezza di novanta centimetri quale quella rinvenuta
in cantiere.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti
motivi:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di appello
ribaltato il giudizio di responsabilità operato dal primo giudice sulla base di una
diversa valutazione di attendibilità della deposizione testimoniale della parte civile,
omettendo di rinnovare,
ex
art. 603, comma
3-bis
cod. proc. pen., le prove
dichiarative ritenute decisive.
2.2. violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui
all'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione
delle responsabilità colposa del Cremonini.
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