Sentenza Nº 21922 della Corte Suprema di Cassazione, 07-09-2018

Presiding JudgeGIANCOLA MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:21922CIV
Date07 Settembre 2018
Judgement Number21922
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso n. 26364/2013 r.g. proposto da:
ROMANO ANTONIO (cod. fisc. RMNNTN55H25G273Z), rappresentato e
difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato
Francesco Punzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al
Viale Somalia n. 250.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MARINEO (p. iva 02957130822), in persona del Sindaco
pro
tempore,
dott. Pietro Barbaccia, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato Saverio Lo
Monaco, con cui elettivamente in Roma, alla via Cosseria n. 5, presso lo
studio dell'Avvocato Laura Tricerri.
- controricorrente -
nonché sul ricorso incidentale proposto da
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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21922 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 07/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
COMUNE DI MARINEO, come sopra rappresentato e difeso;
- ricorrente incidentale -
nei confronti di
ROMANO ANTONIO, rappresentato e difeso come sopra;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il
26/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2018
dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico
Sorrentino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento, per quanto di
ragione, del ricorso principale, con assorbimento, o, in subordine, rigetto di
quello incidentale;
udito, per il controricorrente, l'Avv. M. Merlini, per delega dell'Avv. Lo
Monaco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del Romano ed accogliersi il
proprio ricorso incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Comune di Marineo affidò, nel corso dell'anno 1989, all'ing. Antonio
Romano, la progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un
nuovo mattatoio comunale, approvando, altresì, anche il relativo disciplinare
di incarico, contenente una clausola (l'art. 11) nella quale era stabilito che
l'onorario sarebbe stato corrisposto solo dopo l'ammissione a finanziamento
dell'opera, mentre il professionista s'impegnava a non pretendere alcun
compenso, nemmeno per spese vive, qualora ciò non fosse avvenuto.
1.1. Ling. Romano, nel giugno 1990, trasmise al comune il progetto
esecutivo dell'opera, ma, qualche anno dopo, apprese, dalla lettura dei
giornali, che l'ente locale aveva aggiudicato i lavori di ristrutturazione del
vecchio mattatoio e, così, abbandonato il suo progetto. Pertanto, invitò il
comune al pagamento delle proprie competenze e, in difetto, promosse la
costituzione di un collegio arbitrale cui chiese la condanna del primo al
2
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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