Sentenza Nº 21171 della Corte Suprema di Cassazione, 08-08-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21171CIV
Judgement Number21171
Date08 Agosto 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
amministrative
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TANNO Tommaso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Pro-
speretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. da
Palestrina, n. 19;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - CONSOB,
in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e di-
fesa dagli Avvocati Salvatore Providenti, Paolo Palmisano e Rocco
Vampa, con domicilio eletto presso di loro in Roma, via G.B. Martini,
n. 3;
- controricorrente -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Firenze deposi-
tato in data 9 luglio 2016.
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21171 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 08/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 21 mar-
zo 2019 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene-
rale Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Marco Prosperetti, Salvatore Providenti e Paolo Pal-
misano.
FATTI DI CAUSA
1. - La Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob,
con delibera n. 18856 del 9 aprile 2014, ha applicato a Tommaso di
Tanno, quale componente del collegio sindacale della Banca Monte dei
Paschi di Siena - BMPS nel periodo dal
10
settembre 2010 al 27 aprile
2012, la sanzione amministrativa di euro 135.000, di cui:
euro 45.000 per violazione, con riferimento alle riscontrate irre-
golarità relative alla disciplina dei conflitti di interesse, dell'art.
21, comma
1-bis,
lettera a), del TUF e degli artt. 23 e 25 del
regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre
2007, che impongono agli intermediari di adottare ogni misura
ragionevole per identificare i conflitti di interesse e di gestirli in
modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei
clienti (periodo della violazione
10
settembre 2010 - 30 ottobre
2012);
euro 45.000 per violazione, con riferimento alle riscontrate irre-
golarità relative alla valutazione di adeguatezza delle operazio-
ni, del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera d), del
TUF e dell'art. 15 del regolamento congiunto Banca d'Italia -
Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di
dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimen-
to dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1,
lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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