Sentenza Nº 20689 della Corte Suprema di Cassazione, 09-08-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:20689CIV
Date09 Agosto 2018
Judgement Number20689
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 27837-2014 proposto da:
VARALLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA
GIOVANNETTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ANDREA LANCIANI giusta procura a margine del
controricorso;
- ricorrente -
contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZ.PER LA SOCIETÀ E LA BORSA
80204250585, elettivamente domiciliata in ROMA, V.MARTINI
GIOVANNI BATTISTA 3, presso lo studio dell'avvocato
SALVATORE PROVIDENTI, che la rappresenta e difende
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20689 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 09/08/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
unitamente all'avvocato GIANFRANCO RANDISI giusta procura
a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonchè contro
CAVALITTO GIORGIO, KRENERGY SPA;
- intimati -
avverso il decreto n. 1561/2014 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositato M14/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
uditi l'Avvocato Lanciani per il ricorrente e l'Avvocato Salvatore
Providenti e Giallongo per la Consob;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
Con atto di opposizione ai sensi dell'art. 195 co. 4° e ss.
D.Igs. 58/98 notificato in data 10 ottobre 2013, Varallo
Giovanni lamentava:
1°) la nullità della delibera Consob n. 18640 del 28 agosto
2013 per violazione dell'art. 195 2° TUF in ragione della
violazione del principio del contraddittorio e della distinzione
fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie con riguardo alla
mancata comunicazione della relazione conclusiva;
2°) !'insussistenza delle violazioni contestate ai sindaci istanti:
3°) la stessa insussistenza delle violazioni da parte della
società, la cui prova grava unicamente sulla Consob che,
invece, aveva fondato le sue conclusioni su mere congetture, in
particolare con riguardo alla natura delle operazioni di
acquisizione delle partecipazioni in Anghiari e Fimas che
Ric. 2014 n. 27837 sez. 52 - ud. 22-09-2017 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
rientravano nell'oggetto sociale e nell'attività ordinaria della
società nonché nei piani strategici e di sviluppo;
4°) l'insussistenza del denunciato mancato rispetto delle Linee
guida per la Corporate Governance e delle previsioni di cui
all'art. 8 del Codice di autodisciplina;
5°) l'insussistenza di violazioni dell'art. 2391 c.c. da parte del
dottor Marenco;
6°) l'insussistenza della sua mancanza di indipendenza nella
qualità di sindaco;
ed ha chiesto che la Corte di Appello di Milano sospendesse, in
via cautelare, l'esecuzione della delibera opposta; in via
preliminare, accertasse e dichiarasse che il provvedimento
opposto è stato emesso in violazione del principio del
contraddittorio e, quindi, dichiarasse la nullità ovvero
l'annullamento ovvero la revoca della delibera della Consob n.
18640 emessa in data 28 agosto 2013 e notificata in data 4
settembre 2013 con la quale sono state applicate le sanzioni
amministrative di cui all'art. 193 comma 3 lett. a) nei confronti
dell'opponente, in qualità di sindaco della K.R Energy spa
nonché nei confronti degli altri componenti il Collegio sindacale
e della società stessa; in via principale, dichiari l'illegittimità
e/o infondatezza del provvedimento opposto e, per l'effetto,
revocasse o annullasse o comunque rendesse privo di effetto il
detto provvedimento e dichiarasse che nulla è dovuto
dall'opponente per le pretese sanzionatorie della Consob; in via
subordinata disponesse comunque la irrogazione della sola
sanzione pecuniaria con esclusione della pubblicazione del
provvedimento sul bollettino della Consob, rideterminandone
l'ammontare nel minimo edittale di euro 25.000,00.
2.
Nella resistenza della Consob che si è costituita chiedendo la
reiezione del ricorso, raccolto il parere del.P.M. sia sull'istanza
Ric. 2014 n. 27837 sez. 52 - ud. 22-09-2017 -3-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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