Sentenza Nº 20648 della Corte Suprema di Cassazione, 08-08-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:20648CIV
Judgement Number20648
Date08 Agosto 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 10118-2015 proposto da:
DI GIOVANNI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO HINNA
DANESI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20648 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 08/08/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 4001/2014 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 16/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito l'Avvocato Fabrizio Hinna Danesi per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Di Giovanni Marco proponeva opposizione innanzi al Tribunale
di Milano avverso l'ordinanza con la quale il Ministero
dell'Economia e delle Finanze gli aveva ingiunto, in solido con
Intrafid S.r.l., società fiduciaria appartenente al gruppo
bancario Popolare di Intra, poi confluito nel gruppo Veneto
Banca, il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad E
6.711.183,00, in quanto ritenuto responsabile, unitamente ai
presidenti del consiglio di amministrazione ed all'altro
amministratore delegato della società, Morandi Gloria,
dell'illecito di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991, all'esito di
accertamenti eseguiti dall'Ufficio Italiano Cambi che aveva
riscontrato una serie di operazioni sospette della società, in
relazione alle quali gli ingiunti non avevano provveduto a
trasmettere le prescritte segnalazioni.
Il Tribunale adito con la sentenza n. 4246/2014 del 31 marzo
2014 rigettava l'opposizione, ed avverso tale pronuncia
proponeva appello il Di Giovanni.
La Corte d'Appello di Milano, nella resistenza del Ministero,
rigettava l'appello con la sentenza n. 4001 del 16 dicembre
2014.
Dopo avere respinto il motivo di appello, con il quale si
lamentava la violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 56/2004 per
Ric. 2015 n. 10118 sez. 52 - ud. 09-05-2018 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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