Sentenza Nº 20348 della Corte Suprema di Cassazione, 21-05-2021

Presiding JudgePETRUZZELLIS ANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2021:20348PEN
Date21 Maggio 2021
Judgement Number20348
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Amadu Salvatore nato a Sassari il 24/11/1950
2.
Atzeri Giuseppe nato a Sassari il 26/03/1949
3.
Caligaris Maria Grazia nato a La Maddalena il 15/10/1957
4.
Cherchi Oscar Salvatore Giuseppe nato a Cagliari il 26/05/1965
5.
Floris Mario nato a Cagliari il 20/09/1937
6.
Ibba Raimondo nato a Cagliari il 20/09/1937
7.
Masia Pierangelo nato a Sassari il 01/06/1947
8.
Marracini Sergio nato a Cagliari il 04/12/1955
9.
Randazzo Alberto nato a Cagliari il 09/06/1971
10.
Randazzo Vittorio nato a Cagliari il 20/09/1969
11.
Uggias Giommaria nato a Villanova Monteleone il 29/03/1961
avverso la sentenza del 26/03/2019 della Corte d'appello di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha
concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di
Salvatore Amadu limitatamente ai fatti di peculato di cui al capo 1) commessi sino al 22/9/2007
per estinzione per prescrizione con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio
1
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20348 Anno 2021
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: BASSI ALESSANDRA
Data Udienza: 09/03/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
e rigetto del ricorso nel resto; che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti
di Giuseppe Atzeri limitatamente ai fatti di peculato di cui al capo 12d) commessi sino al
22/9/2007 perché estinti per prescrizione, con rinvio per la rideterminazione del trattamento
sanzionatorio e rigetto del ricorso nel resto; che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio
nei confronti di Maria Grazia Caligaris limitatamente ai fatti di peculato di cui al capo 2)
commessi sino al 22/9/2007 perché estinti per prescrizione, con rinvio per la rideterminazione
del trattamento sanzionatorio e rigetto del ricorso nel resto; che la sentenza impugnata sia
annullata senza rinvio nei confronti di Oscar Cherchi limitatamente ai fatti di peculato di cui al
capo 3) commessi sino al 22/9/2007 perché estinti per prescrizione, con rinvio per la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetto del ricorso nel resto; che la sentenza
impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Mario Floris in relazione al reato di cui al
capo 10), per nuovo esame sull'inerenza delle spese e sulla loro congruità; che la sentenza
impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Raimondo Ibba limitatamente ai fatti di
peculato di cui al capo 3) commessi sino al 22/9/2007 perché estinti per prescrizione, con rinvio
per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetto del ricorso nel resto; che la
sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Pierangelo Masia limitatamente ai
fatti di peculato di cui al capo 6) commessi sino al 22/9/2007 perché estinti per prescrizione,
con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetto del ricorso nel resto;
che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Sergio Marracini
limitatamente ai fatti di peculato di cui al capo 15) commessi sino al 22/9/2007 perché estinti
per prescrizione, con annullamento con rinvio per la determinazione degli aumenti per la
continuazione e del trattamento sanzionatorio e rigetto del ricorso nel resto; che la sentenza
impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Alberto Randazzo limitatamente ai fatti di
peculato di cui al capo 7) commessi sino al 22/9/2007 perché estinti per prescrizione, con rinvio
per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetto del ricorso nel resto; che la
sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Vittorio Randazzo limitatamente
ai fatti di peculato di cui al capo 19) commessi sino al 22/9/2007 perché estinti per prescrizione,
con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetto del ricorso nel resto;
che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Giommaria Uggias
limitatamente ai fatti di peculato di cui al capo 9) commessi sino al 22/9/2007 perché estinti per
prescrizione, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetto del ricorso
nel resto;
uditi i difensori, avv. Roberto Delogu in difesa di Amadu, avv. Agostinangelo Marras in difesa di
Atzeri, avv. Roberto Le Pera in difesa di Caligaris, avv. Floris Riccardo in difesa di Cherchi, avv.
Giulia Bongiorno in difesa di Floris, avv. Benedetto Ballero in difesa di Ibba e Masia, avv.
Gianfranco Iadecola in difesa di Ibba, avv. Maurizio Scarparo in difesa di Masia, avv. Massimiliano
Ravenna in difesa di Marraciní, avv. Paolo Lana in difesa di Alberto Randazzo, avv. Leonardo
Filippi e avv. Andrea Chelo in difesa di Vittorio Randazzo, avv. Filippo Dinacci in difesa di Uggias,
i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 febbraio 2017, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato penalmente
responsabili e condannato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra le condotte
di peculato ascritte a tutti gli imputati, applicate le circostanze attenuanti generiche nei confronti
dei soli Salvatore Amadu, Raimondo lbba, Pierangelo Masia, Alberto e Vittorio Randazzo:
-
Giuseppe Atzeri alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione in relazione ai reati di cui
ai capi 12A), 12B), 12C), 12D) e 12E) limitatamente al rendiconto del 12/03/2009;
-
Maria Grazia Caligaris in relazione al reato
sub
capo 2), Mario Floris in relazione al reato
sub
capo 10) e Sergio Marracini, in relazione al reato
sub
capo 15), alla pena di quattro anni e
sei mesi di reclusione ciascuno;
- Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi alla pena di quattro anni di reclusione, in relazione al
reato
sub
capo 3);
- Alberto Randazzo in relazione al reato
sub
capo 7) e Vittorio Randazzo in relazione al reato
sub
capo 19) alla pena di tre anni di reclusione ciascuno;
-
Salvatore Amadu in relazione al reato
sub
capo 1), Raimondo Ibba in relazione al reato
sub
capo 11) e Pierangelo Masia, in relazione al reato
sub
capo 6), alla pena di due anni e due
mesi di reclusione ciascuno.
Il Tribunale ha condannato tutti gli imputati al pagamento delle rispettive spese processuali
e
dichiarato Caligaris, Marracini, Floris, Cherchi, Atzeri, Vittorio e Alberto Randazzo interdetti in
perpetuo dai pubblici uffici e Amadu, Ibba e Masia interdetti dai pubblici uffici per una durata
pari a quella della pena inflitta, ai sensi degli artt. 28 e seguenti e 31, 77 e
317-bis
cod. pen.
Il Collegio di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Atzeri in
relazione ai restanti episodi di falso contestati al capo 12 E), perché estinti per prescrizione; ha
assolto Giommaria Uggias dal reato ascrittogli
sub
capo 9), perché il fatto non costituisce reato,
e
Atzeri dai reati di cui ai capi 12A), 12B) e 12C), perché il fatto non sussiste.
2. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Cagliari:
-
ha dichiarato
non
doversi procedere nei confronti di Giuseppe Atzeri, in ordine al reato
sub
capo 12E), perché estinto per prescrizione;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Atzeri, Maria Grazia
Caligaris, Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, Mario Floris, Raimondo Ibba, Pierangelo Masia e
Sergio Marracini in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti
sub
capi 2), 3), 6), 10), 11), 12D)
e
15), limitatamente ai fatti commessi fino al 1° febbraio 2006, perché estinti per prescrizione.
La Corte distrettuale ha quindi rideterminato la pena inflitta nei confronti di:
-
Giuseppe Atzeri in quattro anni e nove mesi di reclusione;
-
Maria Grazia Caligaris in quattro anni ed un mese di reclusione;
-
Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi in tre anni e otto mesi di reclusione;
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