Sentenza Nº 20332 della Corte Suprema di Cassazione, 26-07-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:20332CIV
Date26 Luglio 2019
Judgement Number20332
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende.
-ricorrente-
contro
EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.A.,
in persona del
legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, viale Parlo!' 43 presso lo studio delll'Avv.Francesco d'Ayala
Valva che la rappresenta e difende per procura a margine del
controricorso con ricorso incidentale.
-controricorrente/ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n.67/8/2012 della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari, depositata
il 4.12.2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 11.12.2018 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20332 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
Data pubblicazione: 26/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Dott.Rita Sanlorenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito per la ricorrente l'Avv. Bruno Dettori;
udito
per
la
controricorrente-ricorrente
incidentale
l'Avv.
Francesco d'Ayala Valva.
Fatti di causa
L'Agenzia delle entrate, Ufficio di Sassari, con distinti avvisi
di accertamento, rettificava, ai fini IRAP per gli anni d'imposta
1999 e 2000, il reddito dichiarato da Editoriale La Nuova
Sardegna S.p.A., accertando una maggiore imposta e irrogando,
contestualmente, la relativa sanzione, sul presupposto che la
quota di reddito industriale non potesse essere interamente
computata, ai fini dell'esenzione dall'IRAP, ex art.17 d.lgs.n.446/
1997, in quanto costituita anche da alcuni elementi (classificati
quali
altri proventi finanziari)
che non potevano ritenersi fare
parte del reddito industriale.
I ricorsi, proposti dalla Società avverso gli atti impositivi
vennero accolti, previa riunione, dall'adita Commissione tributaria
provinciale ma, la decisione, appellata dall'Agenzia delle Entrate,
veniva parzialmente riformata, con la sentenza indicata in
epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna-
sezione distaccata di Sassari (d'ora in poi C.T.R.) la quale
accoglieva l'appello con riguardo alla ripresa a tassazione dei
proventi, indebitamente inclusi nell'agevolazione ex art 101,
comma secondo, del T.U. n.218/78 e art.26 del d.P.R.
n.601/1973, mentre lo rigettava relativamente alle sanzioni delle
quali confermava l'inapplicabilità.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che la Società
avesse stipulato con la sua controllante (Editoriale Gruppo
L'Espresso S.p.A.) un contratto di finanziamento e che tale
attività era del tutto estranea al ciclo produttivo tipico, con
conseguente disconoscimento per tali redditi dall'esenzione ai fini
dell'IRAP. Riteneva inapplicabili le sanzioni, data l'obiettiva
incertezza e complessità della portata della norma.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso su tre motivi.
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