SENTENZA Nº 202307452 di TAR Lazio - Roma, 14-04-2023

Presiding JudgeSTANIZZI ELENA
Date14 Aprile 2023
Published date03 Maggio 2023
Judgement Number202307452
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 03/05/2023

N. 07452/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2018, proposto da
Francescantonio Lopriore Cariglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lanata', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Lanatà in Roma, via Primo Acciaresi n. 15;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Coppotelli, Ruggero Ippolito, Stefano Rosati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Nazionale 91;

per ottenere

l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere rivalutata la propria pensione per gli anni 2012, 2013 e 2014 a norma della legge n. 388 del 2000, con conseguente condanna della Banca d'Italia a versare allo stesso la somma di euro 3.986,52, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, oppure la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1 - Premette in fatto l’odierno ricorrente di aver svolto servizio alle dipendenze della Banca d’Italia e di essere stato collocato in quiescenza con pensione di anzianità con decorrenza 1 ottobre 2003 – 9 anni prima della maturazione della pensione di vecchiaia - beneficiando del trattamento pensionistico previsto dal Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale della Banca d’Italia” approvato il 26 giugno 1992 e ss.mm.ii. (di seguito RTQ) integralmente a carico della Banca fino al 1° luglio 2012.

Successivamente a tale data, raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia, con conseguimento del diritto alla pensione INPS, la Banca d’Italia ha erogato il trattamento pensionistico integrativo di quanto spettante nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria.

Nel ritenuto presupposto che, per effetto dell’autonomia ed indipendenza sostanziale della Banca d'Italia, derivante dalla sua appartenenza all'eurosistema delle Banche Centrali Europee, il Trattamento di quiescenza da regolamento debba seguire dinamiche di adeguamento del tutto indipendenti da quelle previste per l'Assicurazione obbligatoria INPS dalla normativa vigente, contesta parte ricorrente l’intervenuto automatico adeguamento del proprio trattamento pensionistico, da parte della Banca d’Italia, alle dinamiche legislative delle pensioni INPS pur non essendovi alcun obbligo in tal senso, in denunciata violazione degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei propri dipendenti ora in quiescenza

Al riguardo, ricorda parte ricorrente l’avvenuta applicazione da parte della Banca d’Italia delle previsioni dettate con riferimento al trattamento INPS di cui al decreto legge n. 201/2011 sul blocco delle rivalutazioni dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per il biennio 2012-2013, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, e successivamente, l’applicazione del decreto legge n. 65/2015, convertito in legge n. 109/2015 nel calcolo della rivalutazione per gli anni 2012 e 2013 delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS, secondo determinate percentuali, su tale base negando al ricorrente per l’anno 2013 gli arretrati e per gli anni successivi ogni forma di rivalutazione della pensione percepita in quanto superiore a sei volte il minimo INPS, soggetta al blocco cella rivalutazione.

Nel rappresentare parte ricorrente di aver presentato ricorso al Tribunale ordinario di Gorizia, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della propria pensione per l’anno 2013 e 2014 a norma della legge n. 388 del 2000, con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute a tale titolo ai sensi della legge n. 388/2000, quantificate in € 3.986,52, oltre interessi, e che il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 95 del 1° giugno 2017 con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio, ex art. 11 c.p.a. a seguito di translatio iudicii, innanzi a questo Tribunale, trascrivendo l’originario ricorso ed ulteriormente argomentando in ordine alle proprie richieste, insistendo nel sostenere il carattere di specialità del trattamento pensionistico di regolamento, asseritamente insuscettibile di modifiche per effetto di interventi normativi successivi di carattere generale con riferimento ai dipendenti assunti in data antecedente il 28 aprile 1993, vigendo per quelli assunti successivamente un diverso regime.

Più in dettaglio, illustra il ricorrente che con comunicazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Banca d’Italia del 20 agosto 2015, la stessa ha informato che, a partire dal mese di novembre 2015, avrebbe operato l’adeguamento annuale delle pensioni per gli anni 2012–2013 nella misura risultante dall’applicazione del decreto-legge n. 65/2015, come convertito in legge n. 109/2015, riconoscendo le somme così definite ed i relativi arretrati secondo le misure ivi stabilite, con esclusione dei percettori di trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS, così escludendo dall’attribuzione in questione l’odierno ricorrente.

Tale decisione sarebbe ingiustamente lesiva del diritto del ricorrente all’adeguamento del trattamento pensionistico goduto in quanto frutto dell’illegittima applicazione, anche ai dipendenti della Banca d’Italia in quiescenza, del c.d. “blocco” della rivalutazione delle pensioni disposto a carico di tutti i soggetti percettori di pensioni erogate dall’INPS dal decreto-legge n. 65/2015 (convertito in legge n. 109/2015) il quale invece, secondo il ricorrente, oltre che contrastante con l’art. 136 Cost., sarebbe inapplicabile al trattamento di quiescenza erogato ai dipendenti dell’Istituto.

Dopo aver premesso la ricostruzione del quadro normativo che disciplina i trattamenti pensionistici dei dipendenti della Banca Centrale, il ricorrente sostiene che il trattamento di quiescenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT