SENTENZA Nº 202306742 di TAR Lazio - Roma, 14-04-2023

Presiding JudgeQUILIGOTTI MARIA CRISTINA
Date14 Aprile 2023
Published date19 Aprile 2023
Judgement Number202306742
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 19/04/2023

N. 06742/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11345/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11345 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Asl 105 - Messina (Gia' Usl 40 Taormina), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Giaconia, con domicilio eletto presso lo studio Rosaria Internullo in Roma, via A. Baiamonti, 4;
Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Giaconia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F.Sco Crispi 247;

per la condanna

al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal provvedimento di decadenza dell’impiego, di cui il ricorrente ha già ottenuto l’annullamento con sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 105 - Messina (Gia' Usl 40 Taormina) e di Regione Siciliana e di Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 8 agosto 2014 e depositato il successivo 10 settembre 2014, parte ricorrente ha esposto che, a seguito della vicenda relativa alla richiesta da parte dell’ASL n. 40 di Taormina di rimuovere la situazione di incompatibilità derivante dall’avere egli esercitato l’opzione per il rapporto di lavoro dipendente a tempo definito senza procedere alla riduzione del numero dei pazienti, egli è stato dichiarato decaduto con provvedimenti avverso i quali ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio (I bis, sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- di rigetto del ricorso) e al Consiglio di Stato che con sentenza della terza sezione a n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di licenziamento.

Premesso che per il ristoro dal danno patrimoniale e per la ricostruzione di carriera avrebbe agito con separato provvedimento di ottemperanza, ha chiesto dunque il risarcimento dei danni morali e non patrimoniali.

Ha rappresentato la sussistenza del nesso di causalità come dimostrato dall’annullamento del provvedimento di decadenza che avrebbe generato un ingiusto danno alla reputazione personale e professionale del ricorrente.

Ha rilevato che ulteriore conseguenza dell’illegittimo provvedimento di decadenza sarebbe stata provocata anche dal risalto notevole riservato alla notizia dalla stampa locale, comportando essa una più agevole conoscibilità della notizia potenzialmente a più soggetti.

Ha lamentato ancora che nel danno patrimoniale andrebbero inclusi il danno morale soggettivo ed il danno esistenziale. In particolare, le conseguenze della vicenda sarebbero esprimibili in termini di danni all’attività politica, danni all’attività medica, sulla perdita di chances in politica e nell’attività professionale.

Ha quantificato il danno in euro 500.000,00 per i danni subiti da attività politica in ragione del prematuro ritiro cui egli è stato costretto; euro 1.200.000,00 per le chances professionali perse in ragione delle mancate partecipazioni ai concorsi per l’avanzamento di carriera; euro 400.000,00 per tutti gli altri danni morali subiti.

Ha concluso con istanza istruttoria ai fini dell’ordine all’ASP di Messina di esibire tutti i bandi emanati dalla stessa successivamente al suo illegittimo licenziamento, chiedendo la condanna dell’ASP di Messina al pagamento a titolo risarcitorio della complessiva somma di euro 2.100.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia.

L’ASP si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, poiché il provvedimento annullato avrebbe efficacia territorialmente limitata, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento che allignerebbe a far tempo dal provvedimento di decadenza del 1994, il difetto di competenza dell’ASP di Messina e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha concluso per la reiezione nel merito del ricorso.

In particolare, in relazione all’eccezione di decadenza dall’azione risarcitoria, ha dedotto che, ai sensi dell’art. 69, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001, “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a...

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