SENTENZA Nº 202306392 di Consiglio di Stato, 15-06-2023

Presiding JudgeDE NICTOLIS ROSANNA
Judgement Number202306392
Published date30 Giugno 2023
Date15 Giugno 2023
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 30/06/2023

N. 06392/2023REG.PROV.COLL.

N. 03642/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2020, proposto da
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Piero Formoso, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 00151/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Piero Formoso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Gaballo, G. Pellegrino e De Giorgi Cezzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato (ing. Formoso), a suo tempo dirigente del Comune di Nardò addetto al settore pianificazione del territorio e ambiente, impugnava dinanzi al TAR Lecce i seguenti atti comunali: Delibera della G.C. di Nardò n. 286 del 27.7.2016, avente ad oggetto “Ridefinizione macrostruttura organizzativa”; delibera di G.C. n. 316 del 18.8.2016, avente ad oggetto "regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi-modifica"; delibera di G.C. n. 295 del 28.7.2016, avente ad oggetto "utilizzo in posizione di comando dirigente Comune Francavilla Fontana - approvazione schema di convenzione".

In sostanza con i ridetti atti generali il Comune di Nardò provvedeva, nel 2016, alla rimodulazione organizzativa dei propri uffici di livello dirigenziale. In estrema sintesi: a) si aumentava la consistenza delle aree funzionali (di livello dirigenziale) da 5 a 6; b) si creava una nuova area funzionale con compiti di bilancio, gestione finanziaria e welfare che sottraeva tali materie ad altri settori dell’organizzazione comunale (tra cui quelli diretti dagli odierni appellati); c) tale nuova area funzionale veniva assegnata a un dirigente preso in comando, previa convenzione tra il Comune di Nardò e il Comune di Francavilla, proveniente dagli uffici di quest’ultima amministrazione comunale.

Ciò comportava che: la dott.ssa Castrignanò perdeva l’ufficio di contabilità e bilancio sino ad allora ricoperto (per essere destinata ad area programmazione strategica e comunitaria); la De Benedittis perdeva il welfare; il Formoso passava dall’area urbanistica e ambiente a all’area sviluppo economico e agricoltura (per comodità espositiva si riportano anche le vicende relative agli altri due soggetti che hanno proposto separati ricorsi da cui sono scaturite altrettante sentenze parimenti appellate davanti a questa stessa sezione).

2. I tre dirigenti lamentavano un depauperamento delle proprie condizioni professionali e dunque ricorrevano dinanzi al TAR Lecce che con la sentenza qui gravata, dopo una prima declinatoria di giurisdizione poi riformata da questa stessa sezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3802 del 2019), in estrema sintesi così statuiva: a) dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse in quanto, nelle more del giudizio, la Castrignanò era passata al Comune di Roma e gli altri due, tra cui l’appellato Formoso, collocati in quiescenza; b) poiché tutti e tre dichiaravano con memoria conclusionale ai sensi dell’art. 73 c.p.a. (e non con mera memoria di replica) di voler comunque coltivare un interesse risarcitorio, dichiarava ammissibile la domanda ex art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui il giudizio prosegue in tali ipotesi (persistenza interesse ai soli fini risarcitori) per il mero accertamento della legittimità degli atti impugnati; c) accertava dunque l’illegittimità degli atti organizzativi impugnati, i quali avevano comportato nella sostanza la immissione di un nuovo dirigente nei quadri organizzativi dell’ente, e tanto per violazione del comma 219 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) nella parte in cui si prevede, per un certo periodo di tempo, la indisponibilità ossia il congelamento dei posti dirigenziali vacanti in seno alle singole amministrazioni.

3. La sentenza veniva allora appellata dal Comune di Nardò per i seguenti motivi:

3.1. Erronea applicazione dell’art. 34 c.p.a. dal momento che:

3.1.1. L’originario ricorrente non avrebbe impugnato le delibere n. 38 del 2019 (rimodulazione aree funzionali) e la delibera n. 383 del 2019 (nuovo utilizzo in comando del dott. Falco dal Comune di Francavilla Fontana);

3.1.2. Nelle more del giudizio, l’appellato è stato collocato in quiescenza a far data dal 1° gennaio 2019;

3.1.3. L’appellato non avrebbe spiegato alcuna domanda risarcitoria in primo grado;

3.2. Omessa pronunzia in ordine al sollevato difetto di giurisdizione relativo al motivo con cui si contesta il comando del dott. Falco da Francavilla Fontana a Nardò;

3.3. Omessa pronunzia circa il difetto di interesse in capo all’originario ricorrente, la quale “ha sempre continuato a ricoprire un incarico...

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