SENTENZA Nº 202306349 di Consiglio di Stato, 22-06-2023

Presiding JudgeDE FELICE SERGIO
Judgement Number202306349
Published date28 Giugno 2023
Date22 Giugno 2023
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 28/06/2023

N. 06349/2023REG.PROV.COLL.

N. 00432/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 432 del 2021, proposto da
De Filippi & Ing. Reyneri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Corrado Mauceri in Genova, via Palestro 2/3;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 411/2020, resa tra le parti, per l'annullamento della Nota del Comune di Savona, Settore Pianificazione Territoriale – Sportello Unico per l'Edilizia, prot. n. 10123 del 8 febbraio 2018, nonché per l'accertamento della corretta quantificazione della somma dovuta per conseguire un accertamento di conformità, in applicazione dell'art. 43, comma 5, della legge regionale n. 16 del 2008, o ex se o in forza del rinvio alla medesima norma effettuato dall'articolo 49, comma 3, primo periodo, terza ipotesi, della medesima legge regionale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato M. Alberto Quaglia in delega dell'avvocato Paolo Gaggero;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’immobile oggetto del presente giudizio, un fabbricato ad uso commerciale, insiste sulla via Bartolomeo Guidobono 135R-137R-139R in Savona, di proprietà della Società De Filippi & Ing. Rayneri s.r.l. (di seguito Società).

2. In data 20 marzo 2017 la Società richiedeva al Comune di Savona una sanatoria per regolarizzare un frazionamento del fabbricato in più unità immobiliari senza cambio di destinazione d’uso ed avvenuto nel 1995.

3. Il Comune di Savona riscontrava tale istanza con una nota del 28.11.2017 rappresentando che non era applicabile il regime previsto dall’art. 43 co. 5 della L.R. Liguria n. 16/2008, ma ai sensi dell’art. 49 della medesima legge regionale.

4. In risposta a tale note la Società deduceva che comunque si doveva applicare – ai fini della quantificazione dell’oblazione da versare nell’ambito della sanatoria – il comma 3 dell’art. 49 (riguardante gli interventi non assoggettati al contributo di costruzione) che porta all’utilizzo dei criteri previsti dall’art. 43 comma 5.

5. Con nota del 8.2.2018 il Comune di Savona replicava che tale interpretazione non era accettabile ed invitava la Società a produrre la documentazione necessaria per determinare definitivamente l’oblazione, diversamente l’ente locale annunciava di procedere d’ufficio applicando il contributo di costruzione raddoppiata.

6. Entrambi le note del Comune di Savona venivano impugnati dalla Società innanzi al Tar Liguria con ricorso iscritto al r.g.n. 268/2018 R.R., lamentando che il principio enunciato dal Comune in ordine all’applicabilità della disciplina sanzionatoria vigente al momento della commissione dell’abuso sarebbe erroneo ed in ossequio al principio tempus regit actum si dovrebbe applicare la disciplina vigente al momento della sua attivazione e definizione (in quanto l’intervento sarebbe oggi soggetto a SCIA, la fattispecie sarebbe da inquadrare nell’art. 43, comma 5, della L.R. Liguria n. 16/2008). In caso contrario...

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