SENTENZA Nº 202305826 di Consiglio di Stato, 30-05-2023

Presiding JudgeFRANCONIERO FABIO
Judgement Number202305826
Published date13 Giugno 2023
Date30 Maggio 2023
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 13/06/2023

N. 05826/2023REG.PROV.COLL.

N. 01157/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2023, proposto da Alessandro Maggio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Cocco Ortu e dall’Avvocato Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;

nei confronti

Diego Sabatino, non costituito in giudizio;
Francesca Quadri, non costituita in giudizio;
Paolo Giovanni Nicolò Lotti, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 14226 del 2 novembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, dott. Alessandro Maggio, avverso i seguenti atti:

1) i decreti del Presidente della Repubblica, entrambi in data 2 luglio 2021, con i quali il dott. Diego Sabatino e la dott. Francesca Quadri sono stati, rispettivamente, nominati Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

2) gli atti del procedimento di nomina, ivi compresi quelli presupposti, e in particolare:

- il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di cui al decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U del 13 febbraio 2004, serie generale n. 36;

- la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa recante i criteri per la nomina alle qualifiche direttive e semi direttive del 22 ottobre 2010, come modificata e integrata con delibere dello stesso organo del 2 dicembre 2011, dell’8 febbraio 2013, del 22 novembre 2013, del 21 novembre 2014, dell’8 novembre 2019 e del 15 ottobre 2019;

- la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa adottata nella seduta del 21 maggio 2021, con la quale e nella parte in cui non è stata accolta la proposta della IV Commissione del detto organo del 15 aprile 2021, verbale n. 17, di considerare, ai fini della nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, anche l’anzianità di servizio maturata nella qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale;

- la proposta di nomina della IV Commissione del detto organo di cui ai verbali del 27 maggio 2021 e del 3 giugno 2021;

- la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa adottata nella seduta dell’11 giugno 2021, n. 53, con la quale e nella parte in cui è stata approvata la proposta di nomina;

- le note n. 20294 e n. 20300, entrambe del 16 giugno 2021, con le quali il Presidente del Consiglio di Stato ha indicato quale decorrenza della nomina del consigliere Sabatino e della consigliera Quadri la data dell’11 giugno 2021, data di perfezionamento della citata delibera n. 53;

- la proposta non conosciuta del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione dei decreti del Presidente della Repubblica qui impugnati;

3) ogni altro atto presupposto o collegato, antecedente, contestuale o conseguente o comunque connesso.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessuno è comparso per le parti costituite;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, il cons. Alessandro Maggio, è magistrato amministrativo dal 3 dicembre 1990, successivamente nominato consigliere di tribunale amministrativo regionale dal 3 dicembre 1998 e consigliere di Stato a decorrere dal 21 novembre 2014.

1.1. Egli ha presentato domanda di partecipazione all’interpello del 12 marzo 2021 per la copertura di due posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato, indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (di qui in avanti, per brevità, “CPGA” o “Consiglio di Presidenza”).

1.2. Alla domanda di partecipazione ha allegato un documento denominato “appunto sui criteri di calcolo dell’anzianità per la nomina a Presidente di Sezione” e ha chiesto che, ai fini della nomina, oltre all’anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di Stato, fosse valutata anche quella maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

1.3. Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 21 maggio 2021, ha ritenuto valutabile allo scopo della nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato il solo servizio svolto con la qualifica di consigliere di Stato e non anche quello svolto quale consigliere di tribunale amministrativo regionale.

1.4. La procedura di nomina si è, quindi, conclusa con la nomina dei consiglieri Diego Sabatino e Francesca Quadri.

2. Ai fini di radicare l’interesse al ricorso, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), il cons. Maggio ha dedotto che, in caso di accoglimento dell’interpretazione rappresentata nell’“appunto”, egli sarebbe risultato il primo partecipante all’interpello da valutare.

2.1. Il ricorrente ha impugnato i decreti del Presidente della Repubblica, entrambi del 2 luglio 2021, con i quali i consiglieri Diego Sabatino e Francesca Quadri sono stati, rispettivamente, nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato, nonché gli atti a questi presupposti e, in particolare, la delibera del CPGA del 21 maggio 2021, nella parte in cui non è stata accolta la proposta della IV Commissione di considerare, ai fini della nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, anche l’anzianità di servizio maturata nella qualifica di consigliere di tribunale.

2.2. Nel primo motivo di ricorso l’interessato, dopo aver richiamato l’art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, ha dedotto che la disciplina relativa al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale fa riferimento alla “anzianità di servizio”, concetto diverso rispetto a quello di anzianità di servizio in una specifica qualifica.

2.3. Il CPGA, pertanto, avrebbe ritenuto illegittimamente di ritenere valutabile la sola...

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