SENTENZA Nº 202302178 di Consiglio di Stato, 07-02-2023

Presiding JudgeGIOVAGNOLI ROBERTO
Date07 Febbraio 2023
Published date01 Marzo 2023
Judgement Number202302178
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 01/03/2023

N. 02178/2023REG.PROV.COLL.

N. 05658/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5658 del 2021, proposto da
Luisa Ceccolini, Sara Cesarini, Cinzia Giaccherini, Francesca Lucani, Stefania Magi, Martina Marziali, Francesca Mazzi, Isabella Monti, Silvia Piangiani, Paola Valdarnini, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione (Già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale Provinciale di Arezzo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 12299/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;

Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa depositata da parte appellante in data 6/02/2023;

Viste, altresì, le conclusioni della parte appellante, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 325/2015, unitamente ai relativi atti presupposti e conseguenti, per non aver loro consentito, in qualità di diplomati magistrali con titolo conseguito prima dell’anno scolastico 2001/02, l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).

Con ulteriori atti di motivi aggiunti sono stati poi oggetto di impugnazione i successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie anzidette per le medesime ragioni.

Con atto depositato il 19 ottobre 2020 parte ricorrente ha chiesto “la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire” all’esito delle sentenze dell’Adunanza Plenaria e delle Sezioni Unite della Cassazione sulla questione oggetto dell’odierno giudizio.

Il giudice di prime cure ha rilevato l’irritualità dell’istanza effettuata da parte ricorrente con l’atto depositato il 19 ottobre 2020 con il quale è stato fatto riferimento, indistintamente, alla cessazione della materia del contendere ed alla sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che sebbene i due istituti siano entrambi destinati a sfociare in una pronuncia di improcedibilità del gravame, si differenziano in modo sostanziale per gli effetti che durante il giudizio si producono sulla sfera giuridica del privato, atteso che soltanto nel primo caso si registra la soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio.

Tale distinzione, osserva il primo giudice, non è meramente formale. In molteplici e recenti pronunce su la specifica res controversa del presente giudizio, la domanda intesa ad ottenere una declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente consolidamento dell’utilità ottenuta dai ricorrenti a seguito di pronunce cautelari, segnatamente riconducibile all’immissione in ruolo con contratti a tempo indeterminato, è stata respinta in quanto non fondata.

Ritenuto che la polisemia della domanda formulata non consente di poter desumere con certezza da “fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti” argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, così come contemplato dall’art. 84, co. 4 c.p.a., il giudice ha ritenuto di procedere con la decisione nel merito della controversia, ritenendo il ricorso ed i motivi aggiunti infondati alla luce della decisione dell’Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019, e conseguentemente argomentando.

Il ricorso è stato pertanto rigettato.

DIRITTO

In sede di appello, sono stati dedotti otto motivi.

Con il primo, in via preliminare, si è eccepita la cessazione della materia del contendere per acquiescenza del MIUR, violazione dell’art. 100 del c.p.c.

In particolare, si deduce che gli appellanti hanno svolto l’anno di formazione e prova finalizzato alla definitiva conferma in ruolo e che il provvedimento di definitiva conferma in ruolo non reca alcuna clausola di riserva. Si contesta, pertanto, la decisione del primo giudice che avrebbe dovuto pronunciare, secondo gli appellanti, la cessazione della materia del contendere.

Con il secondo, in subordine, si deduce la violazione dei principi generali della tutela dell’affidamento e di buona amministrazione. Violazione dell’art. 1 prot. 1 e dell’art. 6 della CEDU, nonché degli artt. 41, 47, 48 e 52 della CDFUE. e degli artt. 4 e 19 del Trattato sull’Unione Europea.

In particolare, si richiama la circostanza che la condotta ministeriale avrebbe generato un legittimo affidamento sul consolidamento della posizione di vantaggio conseguita dagli odierni appellanti, in ciò richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE) e le norme dei trattati CEDU e sull’Unione Europea.

Con il terzo, si deduce violazione del principio di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale nonché di leale collaborazione e, più in generale, ad un processo equo, violazione degli art. 1, 2 e 29 del cod. proc. amm., degli artt. 41, 47 e 52 della CDFUE e degli artt. 4 e 19 del trattato sull’Unione Europea.

In particolare, si afferma che il ricorso proposto nel 2015 doveva considerarsi tempestivo. Inoltre, trattandosi di contratti a tempo determinato rientranti nell’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro europeo 18 marzo 1999, le modalità procedurali non avrebbero dovuto essere in contrasto con i principi desumibili dalla normativa e dalla giurisprudenza eurounitaria.

Con il quarto, sulla natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s.2001/2002 in forza dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore. violazione dell’articolo 15 del regolamento n. 323/1998 e dell’art. 4 del d.l. n. 87/2018.

In particolare, si richiama la disposizione di cui all’art. 4 del d.l.n. 87/2018 ritenuto aver comprovato in via autentica la natura abilitante del diploma magistrale.

Con il quinto, sulla ulteriore violazione degli artt. 1, 2 e 39 del cod. proc.amm., nonché degli artt. 24, 111 e 113 della Cost., degli artt. 6 e 13 della CEDU., degli artt. 47 e 52 della CDFUE. e degli artt. 2909 del c.c. e 324 del c.p.c., per radicale stravolgimento delle regole processuali in relazione all'indebito disconoscimento del giudicato formatosi in merito...

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