SENTENZA Nº 202301903 di Consiglio di Stato, 03-02-2023

Presiding JudgeCONTESSA CLAUDIO
Date03 Febbraio 2023
Published date23 Febbraio 2023
Judgement Number202301903
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 23/02/2023

N. 01903/2023REG.PROV.COLL.

N. 02389/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2019, proposto da:
Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio, 9

contro

Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

Regione Sicilia, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Regione autonoma Valle D'Aosta, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8923/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Udito, nell'udienza straordinaria del giorno 3 febbraio 2023, l’avvocato Patrizio Ivo D'Andrea, in sostituzione dell'avvocato Massimo Luciani, per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Regione autonoma della Sardegna ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la nota in data 23 luglio 2012, prot. n. 525437 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VIII, avente ad oggetto “Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e art. 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e art. 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16”, con la quale “si rendono noti gli accantonamenti che saranno effettuati nell’anno 2012 e a decorrere dall’anno 2013 per ciascuna autonomia speciale”, nonché, fra gli atti presupposti, la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, del 9 agosto 2012, prot. n. 3244/2012/Uff. X, avente ad oggetto “Soppressione addizionale comunale e provinciale dell’accisa sull’energia elettrica”.

Con sentenza n. 8923 in data 8 agosto 2018, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso.

Tale sentenza è stata impugnata dalla Regione autonoma della Sardegna con l’appello in epigrafe.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti nel presente grado di giudizio solo formalmente.

All’udienza straordinaria del 3 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’appellante riporta come segue i fatti di causa.

Con nota del 23 luglio 2012 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individuava i contributi straordinari di finanza pubblica per l’anno 2012 che gravano sulle Regioni a statuto speciale e sulle Province di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, dall’art. 35, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 e dall’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012; a tale individuazione faceva seguito la ripartizione tra gli stessi Enti.

La Regione autonoma della Sardegna ne lamentava innanzi al TAR Lazio l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere poiché lo Stato avrebbe imposto, a suo dire, oneri in misura superiore a quella prevista dalla legge, attraverso non già lo strumento del “contributo” versato dalla regione, bensì mediante “accantonamenti” diretti.

Al contempo, la Regione Sardegna sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto legge n. 1 del 2012 e dell’art. 28, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011.

Su tali questioni, la Corte Costituzionale si pronunciava rispettivamente con sentenze n. 65 del 2015 e n. 82 del 2015.

All’esito del giudizio, il TAR Lazio dichiarava il ricorso improcedibile rilevando che l’accordo di finanza pubblica stipulato tra la Regione Sardegna e il MEF, in data 21 luglio 2014, si è formato nel rispetto delle prerogative costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica nazionale.

L’accordo, dunque, è dotato di forza propria e, conseguentemente, si impone al giudice amministrativo a prescindere dalle modalità con cui lo stesso ha fatto ingresso nel processo.

Inoltre osservava che il giudice può desumere dagli atti di causa, dai fatti che intervengono nelle more del processo e dal comportamento delle parti, argomenti di prova in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, quando tale accertamento dia esito positivo, il giudice deve pervenire ad una pronuncia di improcedibilità del ricorso, al pari delle ipotesi in cui...

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