SENTENZA Nº 202301207 di TAR Puglia - Bari, 10-10-2023

Presiding JudgeCILIBERTI ORAZIO
Judgement Number202301207
Published date11 Ottobre 2023
Date10 Ottobre 2023
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari (Italia)
Pubblicato il 11/10/2023

N. 01207/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00946/2022 REG.RIC.

N. 00080/2023 REG.RIC.

N. 01220/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

dei seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso n.r.g. 946 del 2022, integrato da duplici motivi aggiunti, proposto da Andiar – Associazione nazionale di diagnostica per immagini per l’area radiologica, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Capuano, elettivamente domiciliata digitalmente presso la casella p.e.c. di quest’ultimo e fisicamente in Bari alla via Saverio Lioce n. 52;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scagliola e Francesco Maria Settanni, elettivamente domiciliata in Bari presso l’Avvocatura regionale, Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;
Azienda Sanitaria Locale per la provincia di Bari, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Libera Valla, elettivamente domiciliato in Bari, Lungomare Starita, n. 6;
Azienda Sanitaria Locale per la provincia di Taranto, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Carulli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;



2) ricorso n.r.g. 1220 del 2022, integrato da duplici motivi aggiunti, proposto da Andiar – Associazione nazionale di diagnostica per immagini per l’area radiologica, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Capuano, elettivamente domiciliata digitalmente presso la casella p.e.c. di quest’ultimo e fisicamente in Bari alla via Saverio Lioce n. 52;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scagliola e Francesco Maria Settanni, elettivamente domiciliata in Bari presso l’Avvocatura regionale, Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;
Azienda Sanitaria Locale per la provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;



3) ricorso n.r.g. 80 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Andiar – Associazione nazionale di diagnostica per immagini per l’area radiologica, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Capuano, elettivamente domiciliata digitalmente presso la casella p.e.c. di quest’ultimo e fisicamente in Bari alla via Saverio Lioce n. 52;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scagliola e Francesco Maria Settanni, elettivamente domiciliata in Bari presso l’Avvocatura regionale, Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;
Azienda Sanitaria Locale per la provincia di Foggia, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Antonucci, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale per la provincia di Brindisi, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierandrea Piccinni e Maurizio Cesare Nunzio Friolo, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

quanto al ricorso n.r.g. 946 del 2022, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia alla proposta del 16.11.2021 di modifica delle voci di budget extra-Regione ed extra-A.s.l., relative al fondo unico di remunerazione per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di specialistica ambulatoriale, per la branca di radiodiagnostica, per l’anno 2022 da parte delle strutture private accreditate, sottoscritta dalle associazioni Andiar e Corsa e da Confindustria, dalle stesse presentata previo deposito a mezzo mail (in data 12.12.2021) e a mezzo p.e.c. (in data 5.02.2022), rimasta inevasa; della conseguente e successiva omessa attività programmatoria annuale, di cui è titolare la Giunta regionale, in applicazione del disposto dell’art. 21, comma 1, della L.R. n. 9/2017; per l’accertamento del diritto di Andiar a ottenere la dovuta valutazione alla menzionata proposta, qualificata come dal verbale del 20.01.2020 e dalla successiva Determina dirigenziale n. 282/2020, in quanto sottoscritta da tre associazioni delle quattro partecipanti al tavolo per la branca radiologica, all’esito dell’attività programmatoria regionale, anch’essa omessa; nonché per la condanna dell’Amministrazione regionale intimata a provvedere alla valutazione della medesima proposta del 16.11.2021, sottoscritta da Andiar, Confindustria e Corsa; dell’Amministrazione regionale intimata ad esercitare la dovuta attività programmatoria che dovrà concludersi con il doveroso provvedimento giuntale annuale, contenente la valutazione della proposta di modifica delle voci di riparto di budget, condivisa e sottoscritta da Andiar, Confindustria e Corsa; nonché per la conseguente declaratoria di illegittimità derivata e relativo annullamento delle delibere n. 1025 del 20.05.2022, n. 1078 del 27.05.2022, pubblicate dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, e della delibera n. 1256 del 14.06.2022 pubblicata dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, di riparto del fondo unico di A.s.l., di remunerazione per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi per l’anno 2022, per la branca di radiodiagnostica, perché predisposte in assenza del preventivo piano annuale programmatorio regionale e della conclusiva delibera di Giunta regionale di riscontro alla proposta del 16.11.2021, condivisa dalle associazioni firmatarie che, qualora accolta, comporterà una diversa ripartizione del budget all’interno delle singole A.s.l.; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 gennaio 2023 (sul ricorso n.r.g. 946/2022), per l’annullamento della nota prot. AOO/183/14439 del 14.11.2022, emessa dal Dipartimento per la promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “proposta del 16.11.2021 di modifica delle voci di budget extra regione ed extra asl relative al fondo unico di remunerazione per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di specialistica ambulatoriale, per la branca di radiodiagnostica, per l’anno 2022. Riscontro”, il cui contenuto è riportato nel successivo verbale del 6.12.2022, anch’esso impugnato unicamente nella parte in cui è riportato il contenuto dell’indicata nota; nonché degli atti già impugnati nel ricorso introduttivo; con conseguente...

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