SENTENZA Nº 202300779 di TAR Piemonte, 20-09-2023

Presiding JudgePROSPERI RAFFAELE
Judgement Number202300779
Published date05 Ottobre 2023
Date20 Settembre 2023
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
Pubblicato il 05/10/2023

N. 00779/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00601/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2020, proposto da
-ricorrenti-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Liverini, Filippo Liverini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASL del Verbano Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Pagani, Margherita Valente e Laura Fornara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

del diritto di -Tizio- a ricevere, a carico della Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola l'erogazione del trattamento riabilitativo, mediante la metodologia A.B.A.

nonché, per la condanna,

dell'Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola ad erogare il trattamento de quo, in via diretta o per equivalente (mediante il rimborso delle spese sostenute).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL del Verbano Cuosio Ossola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 settembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il -OMISSIS- gli odierni ricorrenti, genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, chiesero alla locale ASL l’erogazione del trattamento terapeutico denominato A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis) e, stante il mancato riscontro dell’amministrazione procedente, il -OMISSIS-, proposero al giudice ordinario un ricorso ex art. 700 c.p.c., per veder accertato il diritto del figlio al trattamento de quo, in via diretta ovvero per equivalente.

2. Il -OMISSIS- il Giudice adito ha dichiarato, con ordinanza, il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo competente per territorio, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto con ricorso, notificato il 25 agosto 2020 e depositato il successivo 27 agosto.

3. All’udienza camerale del 23 settembre 2020 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare dei ricorrenti, avanzando, al contempo, dubbi circa la propria giurisdizione.

4. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.

5. All’udienza pubblica del 20 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

6. In via preliminare, il Collegio deve riconoscere la propria giurisdizione in virtù della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile n. 1781 del 20 gennaio 2022, che ha innovativamente sancito che «la domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente».

7. Sempre in via preliminare, il Collegio è tenuto a valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato dall’amministrazione resistente perché, a suo dire, la decisione ex art. 700 c.p.c., essendo resa su un provvedimento cautelare, non darebbe luogo a una statuizione definitiva sulla giurisdizione e, come tale, non consentirebbe l’applicazione dell’istituto della traslatio iudici.

Per la tesi in esame, inoltre, anche se si volesse ritenere applicabile l’istituto de quo, l’impugnazione sarebbe inammissibile in quanto, trattandosi di una...

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