SENTENZA Nº 202300776 di TAR Piemonte, 20-09-2023

Presiding JudgePROSPERI RAFFAELE
Judgement Number202300776
Published date02 Ottobre 2023
Date20 Settembre 2023
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
Pubblicato il 02/10/2023

N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00361/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cavagnetto e Miretta Malanot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG -OMISSIS- in data -OMISSIS-, successivamente notificato con cui è stata decretata, ai soli fini giuridici a decorrere dal -OMISSIS-, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi degli articoli 861, primo comma, lettera d) e 867, comma quinto, del D.lgs. n. 66/2010 con conseguente cessazione dal servizio permanente ed iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza alcun grado ai sensi degli articoli 923, comma primo lettera i) e 861, quarto comma, del D.lgs. n. 66/2010;

nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (tra cui in particolare: gli atti dell'inchiesta formale disposta in data -OMISSIS- dal Comandante Interregionale “Culqualber” nei confronti del ricorrente e la Relazione Finale in data -OMISSIS-, il giudizio espresso dalla Commissione di Disciplina con il verbale del -OMISSIS- che ha ritenuto “non meritevole di conservare il grado; nonché la Determinazione n. -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stata disposta a decorrere dal -OMISSIS- la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo ai sensi dell'art. 917 comma primo del D.Lgs. n. 66/2010) ed anche di tutti quelli allo stato eventualmente non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione, nonché per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori...

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