SENTENZA Nº 202300742 di TAR Sardegna, 04-10-2023

Presiding JudgeBURICELLI MARCO
Judgement Number202300742
Published date06 Ottobre 2023
Date04 Ottobre 2023
CourtTribunale Amministrativo Regionale di Sardegna (Italia)
Pubblicato il 06/10/2023

N. 00742/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00162/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2021, proposto da
Valerio Bardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pettinau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

dell’atto di liquidazione Inps n. 532601 del 13 novembre 2020 nella parte in cui ha omesso di computare nella base di calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali ai sensi dell’art 6 bis D.L. n. 387/1987,

e per il riconoscimento

del diritto al beneficio di cui all’art 6 bis D.L. n° 387/1987.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente ha prestato servizio nell’Aeronautica Militare dal 21 marzo 1983 fino al 23 gennaio 2020 allorquando è stato collocato in quiescenza per anzianità con 41 anni e 10 mesi di servizio (con 55 anni e 7 mesi di età).

2. Con il ricorso in esame lamenta le modalità con cui l’INPS ha determinato il calcolo e l’importo della sua buonuscita in quanto – a suo avviso illegittimamente - l’Istituto previdenziale non avrebbe tenuto conto dei sei scatti stipendiali dovuti ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in L. 20 novembre 1982, n. 487.

3. Per resistere al ricorso si è costituito l’INPS che, con difese scritte ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

4. Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2023, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La questione in esame è stata recentemente esaminata funditus dalla giurisprudenza amministrativa (v. CGARS, sentenze nn. 1326 e 1329...

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