SENTENZA Nº 202300718 di TAR Sardegna, 04-10-2023

Presiding JudgeBURICELLI MARCO
Judgement Number202300718
Published date05 Ottobre 2023
Date04 Ottobre 2023
CourtTribunale Amministrativo Regionale di Sardegna (Italia)
Pubblicato il 05/10/2023

N. 00718/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2022, proposto da
Giovanni Arca, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Furcas in Cagliari, via Delitala 2;

per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L n. 387/1987 e dell'art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha agito in giudizio per l’accertamento del diritto alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio con applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito in Legge n. 472/1987, oltre accessori di legge.

In fatto ha allegato: "L’odierno ricorrente ha svolto la propria carriera nell’Arma dei Carabinieri dal 6 gennaio 1983, in cui ha prestato servizio con le mansioni di Brigadiere Capo, sino al pensionamento, intervenuto in data 1 ottobre 2020. In particolare, il ricorrente è andato in quiescenza a domanda maturando il diritto alla pensione a decorrere dal 1 ottobre 2020. Come si evince dal Modello SM5007, elaborato dalla direzione provinciale di Chieti dell’I.N.P.S., lo stesso alla data del collocamento in quiescenza aveva maturato ai fini pensionistici 40 anni di servizio utile e 55 anni di età. Sennonché il ricorrente, essendo in possesso dei superiori requisiti anagrafici e di carriera, in sede di determinazione del trattamento di fine servizio avrebbe avuto diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, consistenti nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio. La predetta previsione normativa, come innovata dall’articolo 21 della L. n.232/1990, ai commi 1 e 2, prevede, difatti «1.Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici...

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