SENTENZA Nº 202300588 di TAR Marche, 21-09-2023

Presiding JudgeIANIGRO RENATA EMMA
Judgement Number202300588
Published date25 Settembre 2023
Date21 Settembre 2023
CourtTribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Italia)
Pubblicato il 25/09/2023

N. 00588/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Paolinelli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Ancona, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso il -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 15 novembre 2017;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

e con i motivi aggiunti

- del decreto riesame negativo della domanda di rinnovo suddetta, prot. -OMISSIS-, comunicato al ricorrente in pari data;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 15 novembre 2017, la Questura di Ancona ha respinto l’istanza formulata da Raevschi Grigore di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione per difetto del requisito reddituale.

Nello specifico, la Questura ha riscontrato che nel periodo di validità del precedente permesso di lavoro (2014-2016), lo straniero aveva lavorato solo per quattro mesi nel 2015, senza pertanto mai raggiungere la necessaria soglia di reddito minimo identificata nell’assegno sociale. Inoltre, non ha ritenuto idonea la produzione, in seguito alla comunicazione ex art. 10 bis l. 241 del 1990 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 17 luglio 2017 alle dipendenze di un’impresa edile, facendo presente che tale...

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