SENTENZA Nº 202300305 di TAR Campania - Salerno, 26-01-2023

Presiding JudgeRUSSO PIERLUIGI
Date26 Gennaio 2023
Published date06 Febbraio 2023
Judgement Number202300305
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno (Italia)
Pubblicato il 06/02/2023

N. 00305/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01503/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2022, proposto da Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CFI - Consorzio Farmaceutico Intercomunale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dalmazio Voza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del decreto ingiuntivo del T.A.R. Campania - Salerno n. 199/2022 (R.G. 806/2022), notificato in data 29 giugno 2022 con il quale è stato ingiunto al Comune di Scafati di pagare, in favore del CFI - Consorzio Farmaceutico Intercomunale, la somma di € 1.493.671,40 a titolo di perdite maturate negli anni 2019 e 2020 nella gestione delle cinque farmacie di proprietà comunale effettuata dal CFI oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Farmaceutico Intercomunale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il giorno 8 settembre 2022 e depositato il giorno 13 settembre 2022 nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente Comune di Scafati ha proposto ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo, ex art. 118 del cod. proc. amm., pronunciato da questo Tribunale Amministrativo Regionale con decreto n.199 del 2022, emesso il 13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022, notificato al debitore in data 29.06.2022, con cui gli è stato ingiunto di provvedere al pagamento in favore del Consorzio Farmaceutico Intercomunale (C.F.I) della somma di euro 1.493.671,40 a titolo di capitale, oltre interessi legali, maturati e maturandi, fino all’effettivo soddisfo, oltre spese legali ivi liquidate, I.v.a., C.p.a., come per legge, nel termine di 40 giorni dalla notificazione del suddetto decreto. A sostegno del presente gravame, il ricorrente ha allegato e dedotto che:

- ha aderito al Consorzio Farmaceutico Intercomunale, ente pubblico istituito ai sensi dell’art. 31 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.267/200) per la gestione ed assunzione diretta di servizi di rilevanza pubblica e di interesse comune nel settore farmaceutico e sanitario (consistenti, a norma dell’art. 3 dello Statuto consortile, in: “gestione di farmacie, distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati, erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico, l’informazione e l’educazione sanitaria e la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani e/o disabili ed altre categorie protette, di case di cura e di riposo e di servizi di assistenza domiciliare oltre alla dispensazione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l’igiene, parafarmaci e fornitura di materiale di medicazione, di presidio medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici oltre ad ogni altra attività ad esse strumentale affidata dai comuni aderenti al C.F.I.)”;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria del 06.09.2018 n. 82, il Comune opponente, titolare di cinque farmacie affidate in gestione al C.F.I e detentore di una quota di partecipazione pari al 41,67%, ha comunicato la volontà di recedere, avvalendosi della facoltà prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dello Statuto, con decorrenza dal 01.01.2019, motivando in ordine alla precaria situazione finanziaria, implicante l’adozione di ogni misura idonea a porre in essere il risanamento dell’Ente comunale;

- ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, si è imposta la corresponsione da parte dell’Ente recedente di un ristoro, dovuto ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, allo scopo di valutare “anche le eventuali ripercussioni negative sul piano tecnico ed economico che tale recesso avrà sulle attività del Consorzio stesso” nonché “le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il ridimensionamento delle attività del Consorzio”;

- stante la mancata corresponsione dell’importo risarcitorio predetto, si è determinata la necessità di stipula di un’apposita convenzione transitoria, idonea a regolare la gestione pro tempore, assunta dal Consorzio, delle cinque farmacie nella titolarità dell’ente comunale, fino al relativo trasferimento al soggetto recedente...

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