SENTENZA Nº 202300254 di TAR Emilia Romagna - Bologna, 13-04-2023

Presiding JudgeDI BENEDETTO UGO
Date13 Aprile 2023
Published date27 Aprile 2023
Judgement Number202300254
CourtTribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna (Italia)
Pubblicato il 27/04/2023

N. 00254/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00699/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 699 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ricreativo B S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Bologna, via G. Marconi 34;

nei confronti

Consiglio delle Autonomie Locali (Cal), Comune di Castelnovo Ne' Monti, Comune di Coriano, Comune di Finale Emilia, Comune di Granarolo dell'Emilia, Comune di Mirandola, Comune di Parma, non costituiti in giudizio;
Comune di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Salomoni, Annalisa Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”, pubblicata sul BURERT n. 165 del 16 giugno 2017 - Parte Seconda;

- ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente e, in particolare, dell'incognito parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) acquisito in data 12 giugno 2017, nonché di tutti i provvedimenti comunali di “mappatura dei luoghi sensibili” e “conseguenti sulle attività in corso” da essa contemplati, ivi compresi quelli di sospensione e chiusura adottati dai Comuni dell'Emilia Romagna sulla scorta di tale deliberazione ed in pretesa applicazione dell'art. 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013, così come modificato con l'art. 48 L.R. n. 18/2016.

e con i motivi aggiunti:

- della deliberazione n. 68 del 21 gennaio 2019 della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. Corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 831 del 2017”, pubblicata sul BURERT n. 40 del 6 febbraio 2019;

- di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente e, in particolare, dell'incognito parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) espresso in data 16 gennaio 2019.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna e di Comune di Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso principale in epigrafe la società ricorrente – assumendo di svolgere attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. nonché raccolta di scommesse ippiche e sportive in forza di titoli abilitativi debitamente rilasciati dalle competenti Amministrazioni.

nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, presso le seguenti sale da gioco e sale scommesse: i) Comune di Coriano, via Ausa n. 43/A; ii) Comune di Granarolo dell’Emilia, via San Donato n. 149/D; iii) Comune di Mirandola, via Bernardi n. 3; iv) Comune di Finale Emilia, via per Modena n. 32/G; v) Comune di Castelnovo ne’ Monti, via Roma n. 121/A; vi) Comune di Parma, via Nuvolari n. 44/A; vii) Comune di Reggio Emilia, via Emilia Ospizio n. 51/E ; viii) Comune di Reggio Emilia, via Copernico n. 24/C; ix) Comune di Reggio Emilia, via Copernico n. 24/B P.T. 24/D P.T. 24/C, int. 2 P. 1° - ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna 831 del 12 giugno 2017, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)” e pubblicata sul BURERT n. 165 del 16 giugno 2017 - Parte Seconda, con la quale ha preteso di dare attuazione all’art. 6, comma 2-bis L.R. n. 5/2013, con cui l’organo amministrativo ha vietato non soltanto le nuove aperture di locali dedicati al gioco lecito, ma anche la conduzione di sale da gioco e sale scommesse già operanti alla data della sua entrata in vigore, che si trovano ad una distanza inferiore a cinquecento (500) metri rispetto ad una serie di “luoghi sensibili”. La stessa deliberazione ha, altresì, previsto l’adozione, da parte degli Enti locali, di una serie di provvedimenti ricognitivi (“Mappatura dei luoghi sensibili”), cautelari (“Autorizzazioni in corso”) e sanzionatori (“Provvedimenti conseguenti sulle attività in corso” e “Sanzioni”).

Il ricorso è stato affidato a 5 articolati motivi e a tre diverse questioni di illegittimità costituzionale nei confronti della disciplina primaria “delegante”, e precisamente:

I. - Primo Motivo: Violazione degli artt. 23, 41 e 97 Cost. Violazione dell’art. 1, comma 2 D.L. n. 1/2012, conv. L. n. 27/2012. Violazione dell’art. 6 L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione dell’art. 48 L.R. Emilia-Romagna n. 18/2016. Violazione dell’art. 46 dello Statuto Regione Emilia-Romagna. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti.

1. La L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013, recante “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, all’art. 6 (“Apertura ed esercizio dell’attività”), comma 2-bis, sancisce il divieto di esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 T.U.L.P.S., presso locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, da alcuni “luoghi sensibili” dal medesimo tipizzati (istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione...

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