SENTENZA Nº 202300253 di TAR Emilia Romagna - Bologna, 13-04-2023

Presiding JudgeDI BENEDETTO UGO
Date13 Aprile 2023
Published date27 Aprile 2023
Judgement Number202300253
CourtTribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna (Italia)
Pubblicato il 27/04/2023

N. 00253/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ricreativo B S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24;

contro

Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia Romagna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Bologna, via G. Marconi 34;

nei confronti

Ospizio - Parrocchia di "S. Francesco Da Paola C.", non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- della deliberazione della Giunta comunale di Reggio nell'Emilia I.D. n. 221 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di divieto di apertura e di esercizio delle sale scommesse e nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all'art. 6 comma 2 bis della L.R. 5/2013”;

- Provvedimento dirigenziale dello Sportello Attività Produttive e Edilizia del Comune di Reggio nell'Emilia R.U.A.D. 225 del 20 febbraio 2018, avente ad oggetto “Individuazione degli esercizi a cui applicare la disciplina regionale in materia di ludopatie. Aggiornamento e rettifiche locali”;

- Deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”, pubblicata sul BURERT n. 165 del 16 giugno 2017 - Parte Seconda;

- ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.

E con i motivi aggiunti depositati il 16/11/2018:

- delibera della Giunta comunale di Reggio Emilia I.D. n. 112 del 28 giugno 2018, avente ad oggetto “Integrazione mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all'art. 6 comma 2 bis della legge regionale 5/2013. Divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse e nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito – modifica della delibera g.c. 221/2017.”, affissa sull'Albo Pretorio dal 4 luglio 2018 al 20 luglio 2018, con relativi allegati;

- provvedimento del 30 luglio 2018 del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia del Comune di Reggio Emilia, avente ad oggetto “Sala giochi/sala scommesse/VLT sita a Reggio Emilia in Via EMILIA OSPIZIO n° 51/E della Ditta MACAO 51”;

- ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.

E con i motivi aggiunti depositati il 20/10/2021:

- dell'ordinanza dirigenziale R.U.O. 590 del 6 ottobre 2021 emessa dal Comune di Reggio Emilia ed avente ad oggetto “Ordinanza di chiusura sala giochi Macao 51 via Emilia Ospizio n. 51”;

- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Emilia e di Regione Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso principale in epigrafe la società ricorrente – che svolgeva nei locali siti a Reggio Emilia in Via Emilia Ospizio n.51/E un’attività di sala giochi/sala scommesse/VLT, denominata “MACAO 51”- ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, gli atti in epigrafe con cui il Comune di Reggio-Emilia, in pretesa attuazione della deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 831/2017 - già impugnata anche con separato ricorso n.699/2017 e avverso la quale sono state riproposte le medesime censure- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 221 del 12 dicembre 2017, ha dettato “Disposizioni in materia di divieto di apertura e di esercizio delle sale scommesse e nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all’art. 6 comma 2 bis della L.R. 5/2013”, nonché il successivo provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello Attività Produttive e Edilizia (R.U.A.D. 225 del 20 febbraio 2018) “a specificazione, correzione e aggiornamento dell’elenco approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 221 del 12.12.2017” ha adottato un nuovo elenco di locali collocati ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili, tra i quali risulta compresa la sala condotta dalla ricorrente posta nel medesimo Comune alla via Emilia all’Ospizio n. 51/E.

Con il ricorso principale parte ricorrente ha impugnato detti atti, affidando il ricorso a 5 articolati motivi e a tre diverse questioni di illegittimità costituzionale.

Con il primo motivo, vengono riproposte, “per mero scrupolo”, censure identiche a quelle dedotte avverso la delibera regionale n.831/2017, impugnata anche con separato ricorso n.699/2017, del pari venuto in discussione all’odierna udienza e precisamente:

I. - Primo Motivo: Violazione degli artt. 23, 41 e 97 Cost. Violazione dell’art. 1, comma 2 D.L. n. 1/2012, conv. L. n. 27/2012. Violazione dell’art. 6 L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione dell’art. 48 L.R. Emilia-Romagna n. 18/2016. Violazione dell’art. 46 dello Statuto Regione Emilia-Romagna. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti.

1. La L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013, recante “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, all’art. 6 (“Apertura ed esercizio dell’attività”), comma 2-bis, sancisce il divieto di esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 T.U.L.P.S., presso locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, da alcuni “luoghi sensibili” dal medesimo tipizzati (istituti...

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