SENTENZA Nº 202300228 di TRGA - Bolzano, 07-06-2023

Presiding JudgePANTOZZI LERJEFORS LORENZA
Judgement Number202300228
Published date04 Luglio 2023
Date07 Giugno 2023
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 04/07/2023

N. 00228/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00054/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2021, proposto da
Nihao S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 24;

contro

Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

1) del provvedimento n. 57/2020 notificato dal Comune di Bolzano avente ad oggetto “accertamento della decadenza della licenza per sala giochi “Innsbruck” con somministrazione di cibi, bevande, bevande alcoliche e superalcoliche a Bolzano (BZ), via Innsbruck n. 33/A, licenza prot. n. 7.1/73.09/267608/16/GT dd. 05.05.2016 ed accertamento della decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi VLT-Videoterminali, nella sala giochi con sede in Bolzano (BZ), via Innsbruck n. 33/A, autorizzazione prot. n. 7.1/73.09/407063/16/GT dd. 26.07.2016” con divieto di proseguire l'attività all'interno della sala;

2) di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

(Salva diversa specificazione i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli depositati dalla società ricorrente)

1. La ricorrente svolge l’attività di distribuzione del gioco pubblico sul territorio del Comune di Bolzano tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps (“AWP”) ed apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del Tulps (“VLT”).

2. In particolare, all’interno dei locali siti in Bolzano, via Innsbruck n. 33/A , la ricorrente svolge: (i) attività di distribuzione del gioco tramite AWP, con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, in forza di debita licenza, rilasciata dalla Provincia di Bolzano in data 5.5.2016, “a gestire la sala giochi ‘Innsbruck’ con somministrazione di cibi, bevande alcoliche e superalcoliche, a Bolzano (BZ), via Innsbruck 33/A, con orario di apertura 6.00-1.00 e valida sino al 05.05.2021” (vedasi, in particolare, Licenza Somministrazione e AWP in doc. 2); (ii) attività di distribuzione del gioco tramite VLT, in forza di debita autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Bolzano in data 26.7.2016, “alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del (TULPS), nella sala giochi con sede in Bolzano, via Innsbruck n. 33/A, con orario di apertura 6.00-1.00” (vedasi “Licenza VLT” in doc. 3).

3. In data 13.1.2021 la ricorrente riceve un ordine di chiusura, con cui il Comune di Bolzano comunica l’accertamento della decadenza delle due licenze in parola, vietando la prosecuzione delle relative attività.

4. Contro questo provvedimento la ricorrente fa valere i seguenti motivi di ricorso:

4.1. Illegittimità dell’ordine di chiusura per violazione di legge, eccesso di potere, temerarietà della lite. Contraddittorietà dell’operato...

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