SENTENZA Nº 202300053 di TRGA - Trento, 23-03-2023

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date23 Marzo 2023
Published date13 Aprile 2023
Judgement Number202300053
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 13/04/2023

N. 00053/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2022 proposto dalla ditta Bar Melta di Giacomozzi Matteo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato Sabrina Azzolini negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;

nei confronti

Scuola dell’Infanzia “Il Girasole” Gardolo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del Comune di Trento in data 3 settembre 2022, notificato alla ricorrente in pari data, con cui è stata ordinato di provvedere all’immediata rimozione di un apparecchio da gioco installato all’interno dell’esercizio pubblico all’insegna “Bar Melta”, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compreso l’elenco dei luoghi sensibili di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Trento n. 39/5 in data 5 settembre 2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’impresa ricorrente opera nel settore del gioco legale attraverso apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. all’interno dell’esercizio pubblico all’insegna “Bar Melta”, ubicato nel Comune di Trento in via di Melta n. 57.

In data 3 settembre 2022 il Comune di Trento ha notificato alla parte ricorrente il provvedimento in epigrafe indicato, con cui ha ordinato di «provvedere all’immediata rimozione dell’apparecchio da gioco di cui all’art. 110, c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. contraddistinto dal codice identificativo: SN05919909P», installato all’interno del suddetto esercizio pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015, secondo il quale “è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, TULPS a una distanza inferiore a trecento metri” da una serie di “luoghi sensibili” (specificamente individuati dallo stesso art. 5, comma 1) con l’art. 14, comma 1, della medesima legge, ove si prevede che “gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6 TULPS posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco (12 agosto 2022) ...”.

In particolare nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che l’esercizio pubblico «si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dai seguenti luoghi sensibili, calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso/ingresso principale del locale interessato alla rimozione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS e l’accesso del luogo sensibile: A70-scuola materna Melta Il Girasole».

2. Del provvedimento impugnato la parte ricorrente chiede l’annullamento deducendo le seguenti censure.

I) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica, nonché per travisamento del fatto; violazione del principio di non contestazione.

Nel provvedimento impugnato non è indicata la distanza esatta tra l’esercizio pubblico interessato e la scuola materna “Il Girasole” e, quindi, non è stato possibile verificare la correttezza calcolo della distanza di 300 mt dai luoghi sensibili, effettuato dall’Amministrazione.

II) Violazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché per il calcolo della distanza dai luoghi sensibili è stato impiegato il «criterio del raggio, in linea d’aria, in tutte le direzioni», sebbene tale criterio si ponga in contrasto con la disposizione dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, secondo il quale “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguita finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità da tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”. Difatti il criterio di calcolo utilizzato dall’Amministrazione non tiene conto degli ostacoli tra il punto vendita e il luogo sensibile di natura orografica (come colline, dossi o montagne) o artificiali (come edifici; tralicci o opere stradale), mentre la predetta disposizione nazionale impone di interpretare “in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato” la normativa provinciale in forza della quale è stato adottato provvedimento impugnato.

III) Questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 per contrasto con gli articoli 41, 3, 97, 117, comma 2, lett. m), 32 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà) e agli articoli 16 (libertà di impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La disciplina posta dagli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 determina un effetto...

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