SENTENZA Nº 202300019 di TAR Valle D'Aosta, 07-03-2023

Presiding JudgeLA GUARDIA SILVIA
Date07 Marzo 2023
Published date17 Marzo 2023
Judgement Number202300019
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Italia)
Pubblicato il 17/03/2023

N. 00019/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00001/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2023, proposto da
Indaco Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Borney e Davide Torrione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Valle D'Aosta, non costituita in giudizio;
In.Va. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

La Sorgente Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Hebert D'Herin e Denise Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L'Esprit À L'Envers Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto con la determina n. 506 del 17 novembre 2022 - Aggiudicazione – Procedura aperta per il servizio triennale di prima accoglienza per donne maltrattate denominato “Arcolaio” – CIG 928149759F;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi: il verbale di gara n. 435 del 3 novembre 2022, relativo alla seduta riservata di valutazione delle offerte economiche e di aggiudicazione provvisoria, nonché l’allegato “Estratto Valutazione Economica”; il verbale di gara n. 434 del 3 novembre 2022, relativo alla seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche, nonché l’allegato “Valutazione Tecnica”; il verbale di gara n. 430 del 2 novembre 2022, relativo alla verifica della documentazione “Offerta tecnica”; il verbale di gara n. 418 del 25 ottobre 2022, relativo alla verifica della documentazione amministrativa; il disciplinare di gara, ove del caso e nei limiti di cui alla parte motiva, il bando di gara, ove del caso e nei limiti di cui alla parte motiva, il provvedimento del dirigente dell’Assessorato Sanità, Salute, Politiche Sociali – Dipartimento Politiche Sociali – Assistenza Economica, Trasferimenti Finanziari e Servizi Esternalizzati - n. 3607 datato 21 giugno 2022, recante l’indizione della gara in questione, nonché degli Allegati bando di gara e disciplinare di gara, ove del caso;

- nonché per l’accertamento e la declaratoria, in via principale, dell’obbligo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali – Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali – di aggiudicare il servizio a Indaco, nonché di invalidità e/o inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con espressa dichiarazione di disponibilità a subentrare;

- ovvero, in via subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della In.Va. S.p.A. e de La Sorgente Società Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La IN.VA. S.p.A., quale centrale di committenza incaricata dalla Regione Valle d’Aosta, ha indetto una procedura telematica aperta per l’aggiudicazione del servizio triennale di prima accoglienza per donne maltrattate, per un importo a base d’asta di euro 903.000,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (CIG 928149759F).

Alla competizione hanno partecipato due concorrenti, la Indaco s.c.s. (che ha riportato un punteggio qualitativo pari a 68,40/70 ed un punteggio economico pari a 6,85/30, per un totale di 75,25/100) ed il RTI La Sorgente s.c.s. – L’Esprit a l’Envers s.c.s. (che ha riportato un punteggio qualitativo pari a 50,75/70 ed un punteggio economico pari a 30/30, per un totale di 80,75/100). L’appalto è stato aggiudicato, con determina n. 506 del 17.11.2022, al RTI La Sorgente.

Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti è insorta la Indaco s.c.s. con ricorso, notificato il 28.12.2022 e ritualmente depositato avanti questo Tribunale, in cui lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, articolando le proprie doglianze in sei motivi ed instando per il rilascio di misure cautelari (cui ha rinunciato in corso di giudizio).

Per resistere al gravame si sono costituite in giudizio la IN.VA. S.p.A. (il 10.01.2023) e La Sorgente s.c.s. (il 23.01.2023), che hanno depositato memorie il 3.02.2023 ed il 14.02.2023. Ha fatto seguito il deposito di memorie della ricorrente e della amministrazione resistente (il 17.02.2023) nonché delle memorie di replica di tutte le parti (il 23 e 24.02.2023).

Alla udienza pubblica del 7.03.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

3. Il Collegio evidenzia in via preliminare che le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate da parte resistente, seppure con riferimento alle censure di cui al terzo e quarto motivo, non sono fondate.

La stazione appaltante evidenzia che l’impugnazione del disciplinare di gara ed in particolare delle disposizioni relative ai criteri di ammissione sarebbe tardiva, oltre che priva di interesse, giacché volta a censurare clausole immediatamente escludenti.

La tesi della resistente non persuade giacché i motivi di ricorso hanno ad oggetto le previsioni relative alla strutturazione dei requisiti speciali relativi al fatturato globale e alla capacità tecnica e professionale. Tali doglianze non sono volte a censurare la lex specialis in sé ed il suo impatto sulla correttezza del gioco concorrenziale, ma l’applicazione che l’amministrazione ne ha fatto al caso di specie e quindi l’impatto sull’esito finale della competizione.

Il loro carattere non immediatamente escludente non ne rende necessaria l’impugnazione immediata ma ne postula la successiva censurabilità quali atti presupposti all’intervenuta aggiudicazione definitiva, quando la lesione all’interesse legittimo all’aggiudicazione è divenuta concreta ed attuale (cfr. ex multis Cons. stato, Ad. Plen., 26/04/2018, n. 4).

Per tali ragioni le eccezioni sono infondate.

4. Passando all’esame del merito, con i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dei punti 18 e 20 del disciplinare di gara.

La ricorrente lamenta, in...

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