SENTENZA Nº 202300017 di TRGA - Bolzano, 11-01-2023

Presiding JudgeMENESTRINA MICHELE
Date11 Gennaio 2023
Published date24 Gennaio 2023
Judgement Number202300017
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 24/01/2023

N. 00017/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocata Anna Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Pescara, corso Manthoné, n. 62;

contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sede dell’Avvocatura distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Istituto comprensivo delle -OMISSIS-, in persona della Dirigente scolastica pro tempore, rappresentato e difeso dalle avvocate Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Cristina Bernardi e Jutta Segna e dall’avvocato Michele Purrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- in parte qua della comunicazione del 18.6.2022 ove l’Istituto comprensivo delle -OMISSIS-, riscontrava le due comunicazioni inviate a mezzo pec dai ricorrenti il 10.5.2022 aventi ad oggetto il ritiro dall’iscrizione scolastica del minore -OMISSIS-, stante la scelta operata del regime alternativo dell’istruzione familiare. Nella comunicazione di riscontro la scuola affermava che la denominazione “istruzione familiare” è sinonimo di “istruzione parentale” con le relative conseguenze;

- di ogni atto antecedente, conseguente e connesso agli atti impugnati, nonché di ogni atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;

nonché per la declaratoria:

- del riconoscimento dell’istruzione familiare quale scelta formativa formulata dalle famiglie di assolvimento e organizzazione in ambito famigliare del diritto-dovere di istruire la prole, in attuazione dell’art. 30 della Costituzione Italiana, dell’art. 26 della Carta dei diritti dell’Uomo e del principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della seguente normativa: d.lgs. n. 297/1994, d.lgs. n. 76/2005, art. 1, comma 4, art. 5, comma 1;

- del diritto del minore -OMISSIS- ad essere disiscritto dall’Istituto comprensivo delle -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto comprensivo delle -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

(Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dall’Istituto scolastico resistente).

1. Per comprendere appieno le censure formulate avverso l’atto in epigrafe specificato occorre ripercorrere sinteticamente la vicenda che fa da sfondo al gravame.

2. Il minore -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2021/2022, era iscritto alla-OMISSIS- della scuola primaria dell’Istituto comprensivo delle -OMISSIS-, in istruzione parentale.

3. Con richiesta del 29.4.2022 (doc. 11) i genitori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, avevano richiesto all’Istituto comprensivo delle -OMISSIS- di ammettere il figlio per l’anno scolastico 2021/2022 all’esame di idoneità presso la scuola.

4. Con e-mail dd. 6.5.2022 (doc. 4) l’Istituto comprensivo delle -OMISSIS- comunicava ai genitori la data e le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità per la scuola elementare di -OMISSIS- per l’anno scolastico 2021/2022 per il passaggio di classe. Tale esame veniva superato dal minore -OMISSIS- in data 24.5.2022 (doc. 6). L’esito è stato comunicato alla famiglia con e-mail dd. 25.5.2022 (doc. 5).

5. Con nota del 10.5.2022 (doc. 1), trasmessa via pec alla Dirigente dell’Istituto comprensivo delle -OMISSIS-, i genitori del minore -OMISSIS-

- comunicavano, in merito all’iscrizione all’istituzione scolastica, l’intenzione di voler ritirare l’iscrizione del figlio dalla scuola primaria di primo grado per avvalersi, a partire dal 1° settembre 2022, dell’asserito diritto di istruire privatamente e direttamente il figlio in regime di “istruzione familiare” e di disporre l’immediata cancellazione di qualsiasi iscrizione/registrazione ad essa connessa;

- dichiaravano, in merito alla comunicazione annuale alle competenti autorità di vigilanza sull’obbligo educativo, di avere informato le competenti autorità di avere le capacità tecniche ed economiche per istruire il figlio e che, pertanto, dal 1° settembre 2022 la Dirigente scolastica doveva considerarsi sollevata;

- dichiaravano, in merito all’adempimento dell’obbligo scolastico, di non essere al momento interessati a formalizzare il percorso scolastico del figlio, di non avere accettato offerte formative da alcun istituto statale o paritario e di non intendere avvalersi, al momento, della facoltà di richiedere l’esame di idoneità per il passaggio a classi o cicli successivi.

6. Con separata comunicazione di pari data (doc. 2 ricorrenti), trasmessa sempre via pec alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo delle -OMISSIS-, i genitori di -OMISSIS- comunicavano in merito all’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali e particolari, la volontà di revocare all’Istituto il trattamento dei dati del loro figlio minore -OMISSIS- e di cancellare tutti i dati personali e particolari del figlio, nonché di quelli a lui correlati dei genitori. Dichiaravano, inoltre, di essere gli unici titolati a ricevere tali dati e, in quanto tali, di voler ricevere in esecuzione del “diritto alla portabilità” l’intera documentazione inerente la carriera scolastica del figlio.

7. Con ulteriore comunicazione via pec, sempre del 10.5.2022 (doc. 3 ricorrenti), i genitori di -OMISSIS- comunicavano al Sindaco di -OMISSIS- la scelta di volersi avvalere, a partire dal 1° settembre 2022, dell’asserito diritto all’istruzione familiare, nei termini di cui sopra, e dichiaravano che la vigilanza sull’obbligo educativo sarebbe rimasta solo in capo all’ente comunale, al quale sarebbe stata rinnovata, annualmente, la comunicazione di istruzione familiare

8. Con l’impugnato provvedimento del 18.6.2022 (doc. 3) l’Istituto comprensivo delle -OMISSIS- rispondeva via pec ai genitori di -OMISSIS-...

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