SENTENZA Nº 202209205 di TAR Lazio - Roma, 14-06-2022

Presiding JudgeSCALA DONATELLA
Date14 Giugno 2022
Published date05 Luglio 2022
Judgement Number202209205
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 05/07/2022

N. 09205/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06370/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6370 del 2019, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Nazionale per Le Societa' e La Borsa, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS-della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa recante “Revoca dell'incarico di Segretario Generale conferito all'avv. -OMISSIS--OMISSIS-” a decorrere dal -OMISSIS-, notificata a mani della stessa in data-OMISSIS-;

- della delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS-della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa recante “Revoca dell'incarico di responsabile della protezione dei dati personali affidati all'avv. -OMISSIS--OMISSIS- e contestuale attribuzione dello stesso incarico al dott. -OMISSIS--OMISSIS-”;

- della delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa recante “Revoca dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza affidato all'avv. -OMISSIS--OMISSIS- e contestuale attribuzione dello stesso incarico al dott. -OMISSIS--OMISSIS-”;

- della comunicazione prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-recante “Comunicazione delle delibere n. -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-del -OMISSIS-”;

- nonché, in quanto presupposti, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, adottato con delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-e modificato con delibera n.-OMISSIS-del-OMISSIS-, con particolare riferimento all'articolo 26-bis comma 4, nella parte in cui prevede che il segretario generale “può essere revocato in ogni tempo, anche senza giusta causa”;

- del Regolamento Consob recante “Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”, approvata con delibera n. -OMISSIS-del 23 ottobre 1998 e successivamente modificata con delibere n. 17683 del 1° marzo 2011, n. 17855 del 7.7.2011 e n. 18115 del 22.2.2012, con particolare riferimento all'art. 6, nella parte in cui disciplina le fattispecie di risoluzione dei rapporti a termine “fermo restando quanto stabilito all'art. 26-bis, comma 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento”;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di un’indennità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.La ricorrente è stata nominata segretario generale della Consob con delibera del -OMISSIS-, in ragione della quale si è collocata in aspettativa dal ruolo di funzionario dell’Unione europea.

In seguito, con delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 26 marzo, l’incarico le è stato revocato a partire dal 25 marzo successivo.

Unitamente a tale incarico, sono stati altresì revocate, con separate e coeve delibere, le incombenze di responsabile della prevenzione e della corruzione e di responsabile della protezione dei dati personali, che a suo tempo erano state affidate anch’esse al segretario generale.

La revoca di quest’ultimo si è basata sull’art. 26 bis, comma 4, del regolamento sull’organizzazione e il funzionamento di Consob.

Tale previsione stabilisce che il segretario generale è nominato su proposta del Presidente di Consob, approvata con almeno 4 voti favorevoli, dura in carica fino a 7 anni, e“può essere revocato in ogni tempo, anche senza giusta causa, con deliberazione del collegio adottata con non meno di quattro voti favorevoli”.

Siffatta norma è stata recepita dall’art. 6 del regolamento Consob recante la normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui alla delibera n. -OMISSIS-del 1998 e successive modificazioni, e costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra Consob e la ricorrente, posto che essa vi è espressamente menzionata, unitamente alla clausola che assoggetta il rapporto sia al regolamento di organizzazione, sia alla predetta normativa generale sui contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ne è conseguita la revoca della ricorrente dall’incarico, che le era stato affidato per 5 anni, ovvero dal -OMISSIS-al -OMISSIS-, fondata esclusivamente sulla opportunità di reperire “un nuovo Segretario Generale di fiducia del Presidente e del Collegio”.

2. Con ricorso notificato il 27 maggio 2019 e depositato il successivo 29 maggio, la ricorrente ha impugnato sia l’art. 26 bis e l’art. 6 dei regolamenti sopra citati, sia le tre delibere comportanti la revoca degli incarichi di cui si è detto, incentrando peraltro le proprie censure sulla prima di esse, avente ad oggetto la posizione di segretario generale.

La clausola regolamentare che reca la facoltà di Consob di recedere dal rapporto di lavoro, a maggioranza qualificata, sarebbe illegittima, e andrebbe perciò annullata, o comunque disapplicata, nel raffronto con l’art. 97 Cost., che esprime il principio di buon andamento e “continuità” della pubblica amministrazione: in particolare, la revocabilità ad nutum del segretario generale introdurrebbe una forma di spoils system, preclusa alla luce della giurisprudenza costituzionale maturata su tale terreno (primo motivo).

Inoltre, sarebbe violato l’art. 2, comma 4, della d.l. n. 95 del 1974, come convertito dalla legge n. 216 del 1974, che nulla prevede in ordine alla revoca del segretario generale, limitandosi a stabilirne le modalità di nomina (ancora primo motivo).

In secondo luogo, la carenza di motivazione che affliggerebbe le delibere di revoca oggetto di ricorso, nonché la circostanza che non si sia svolto alcun procedimento di contestazione di addebiti alla ricorrente, determinerebbe la lesione della legge n. 241 del 1990 e del principio del giusto procedimento. Consob avrebbe poi agito in eccesso di potere per contraddittorietà, avendo nel 2018 valutato favorevolmente la ricorrente, per poi revocarne l’incarico, dopo un anno soltanto, senza alcuna motivazione (secondo motivo).

“In via graduata”, la ricorrente deduce con un terzo motivo che, quand’anche si ritenesse legittima la revoca...

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