SENTENZA Nº 202205089 di Consiglio di Stato, 26-05-2022

Presiding JudgeNOCCELLI MASSIMILIANO
Date26 Maggio 2022
Published date21 Giugno 2022
Judgement Number202205089
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 21/06/2022

N. 05089/2022REG.PROV.COLL.

N. 00979/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 979 del 2022, proposto da Fondazione Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Mandoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS- per l’annullamento della nota in data 19 maggio 2021 del Direttore Generale ENPAM che ha negato la sussistenza degli obblighi di pubblicazione richiesti dal ricorrente.

Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato l’ENPAM ha impugnato l’indicata sentenza.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il ricorrente in primo grado.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 26 maggio 2022.

2. La questione dedotta all’esame del Collegio concerne l’applicazione della disciplina del c.d. accesso civico agli enti di previdenza privatizzati (e, segnatamente, all’appellante)

Il T.A.R., argomentando dalla giurisprudenza che ha distinto fra privatizzazioni in senso formale e in senso sostanziale, e rilevando come gli enti previdenziali “pur dopo l’avvenuta privatizzazione (in chiava eminentemente formale, si ripete) sono comunque sottoposti alla vigilanza dei Ministeri del lavoro e dell’economia nonché dei Ministeri ratione materiae rispettivamente competenti”, ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, in quanto “persistono chiari indici di matrice pubblica in senso sostanziale del soggetto in questa sede intimato, sì da ritenerlo ancora sottoposto agli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti sia dalla legge n. 241 del 1990 (accesso agli atti) sia dal predetto decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. accesso civico)”.

3. L’appellante ha contestato tale sentenza, deducendo “Error in judicando: omessa ed erronea motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità della Fondazione Enpam tra i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione degli atti e documenti richiesti dal Dott. -OMISSIS-con istanza in data 24 marzo 2021 (precisamente carta dei servizi, costi contabilizzati e class action). Illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti, insufficienza ed illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 509/1994, della L. 241/1990 e del D. lgs. n. 33/2013”.

Nello specifico, la parte appellante – oltre a lamentare una supposta carenza motivazionale della sentenza di primo grado in relazione alle difese spiegate dall’ente in quel giudizio - non nega che l’attività previdenziale e quella assistenziale ricadano in ambito pubblicistico, e come tali siano soggetti alla disciplina in questione.

Si oppone, nondimeno, all’estensione di tale ambito anche alla carta dei servizi, ai costi contabilizzati ed alla class action, come invece richiesto dal ricorrente in primo grado.

4, Preliminarmente osserva il Collegio che la sentenza gravata resiste alla censura con cui se ne denuncia il preteso...

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