SENTENZA Nº 202204403 di Consiglio di Stato, 19-05-2022

Presiding JudgeCORRADINO MICHELE
Date19 Maggio 2022
Published date30 Maggio 2022
Judgement Number202204403
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 30/05/2022

N. 04403/2022REG.PROV.COLL.

N. 08814/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8814 del 2021, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Molise, Sub Commissario per l’Attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Molise, Regione Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

ASREM, non costituita in giudizio;
Medical Center s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bonaccorsi Di Patti e Giancarlo Faletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaccorsi Di Patti in Roma, via Federico Cesi n. 72;
Associazione Italiana Ospedalità Privata – AIOP - Sede Molise, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00089/2021, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Medical Center s.r.l. e dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata – AIOP - Sede Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Cons. Ezio Fedullo e udite le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata – Sede Regionale Molise, ha agito dinanzi al T.A.R. per il Molise ai fini dell’annullamento, per quanto di interesse, del decreto n. 10 del 5 febbraio 2020 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “Definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati, acquistabili dal Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2019”, pubblicato sul BURM n. 14 del 16 marzo 2020, e del decreto n. 11 del 5 febbraio 2020 del medesimo Commissario, avente ad oggetto “Approvazione dello Schema di contratto per l’acquisto delle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l’anno 2019”, pubblicato sul BURM n. 14 del 16 marzo 2020.

1.2. Deduceva la parte ricorrente che la Struttura Commissariale e la ASREM, in coerenza con la programmazione regionale, avevano sottoscritto con ciascuna struttura privata appositi accordi contrattuali valevoli per il triennio 2016/2018, i quali si fondavano su uno schema comune, racchiudente, per quanto di interesse, le seguenti previsioni:

- la destinazione di una parte del budget alle c.d. prestazioni di assistenza ospedaliera integrative e cioè alle prestazioni c.d. di alta complessità, ai sensi della legge di stabilità per il 2016 (art. 2);

- la possibilità per ciascuna struttura di erogare oltre il tetto le prestazioni a favore dell’utenza extraregionale e di riceverne la remunerazione a compensazione interregionale intervenuta (premesse; artt. 4 e 6);

- la possibilità di proroga degli accordi, agli stessi patti e condizioni, nelle more della stipula del nuovo contratto (articolo 3, comma 2).

1.3. Nel caso di alcune specifiche strutture accreditate, poi, in ragione del fatto che esse sarebbero le sole, in Regione, a garantire prestazioni c.d. salvavita non erogabili dal servizio pubblico (nel ricorso si facevano gli esempi della Gemelli Molise s.p.a. per la radioterapia e cardiochirurgia e dell’IRCCS Neuromed s.p.a. per il trattamento dell’ictus e neurochirurgia), il contratto prevedeva che esulassero dal budget le prestazioni indifferibili, dalla cui mancata somministrazione potevano derivare gravi o irreparabili danni all’utente che le richiede (art. 4) così come quelle erogate per i pazienti inviati dal pronto soccorso e/o dagli ospedali pubblici nell’ambito del percorso e della rete dell’emergenza – urgenza.

1.4. La Regione Molise e l’ASREM avevano prorogato alle strutture accreditate, per il 2019, il contratto di budget 2016/2018.

In forza della proroga le strutture private accreditate rappresentate dall’Associazione ricorrente, per tutto il 2019, avevano erogato le prestazioni richieste a favore dei pazienti regionali ed extraregionali (per questi secondi anche oltre il tetto, facendo affidamento sulla clausola che ne prevedeva la remunerazione in sede di compensazione interregionale), in tal modo garantendo la continuità assistenziale e il fabbisogno di salute, rendicontando e fatturando alla Regione tutte le prestazioni, ivi inclusa la quota di prestazioni integrative per alta complessità.

1.5. Nel febbraio del 2020, tuttavia, la Struttura Commissariale aveva adottato i provvedimenti oggetto di gravame, con i quali erano state dettate per lo stesso esercizio 2019, con effetto retroattivo, le seguenti nuove regole:

- la spesa regionale complessiva per ricoveri e specialistica subiva una riduzione complessiva di almeno 6 milioni di euro;

- diventava invalicabile anche il limite di spesa per le prestazioni – nella fattispecie ormai già rese - in favore di pazienti extraregionali, per quelle indifferibili e/o salvavita;

- tutte le prestazioni già erogate per l’anno 2019 concorrevano al raggiungimento dei limiti massimi di finanziamento.

1.6. La ricorrente lamentava quindi il taglio, con effetto retroattivo, del budget disponibile, e la conseguente lesione dell’affidamento delle strutture accreditate in ordine al rispetto delle regole e dei limiti di spesa relativi ai contratti del pregresso triennio 2016/2018, che pure per l’anno 2019 erano stati in precedenza prorogati alle medesime condizioni, con conseguente lesione dell’interesse economico delle strutture stesse a veder remunerate le prestazioni già erogate.

2. Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle parti resistenti, con statuizione sulla quale, non essendo stata gravata dalle Amministrazioni appellanti, può considerarsi...

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