SENTENZA Nº 202204379 di Consiglio di Stato, 19-05-2022

Presiding JudgeCORRADINO MICHELE
Date19 Maggio 2022
Published date30 Maggio 2022
Judgement Number202204379
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 30/05/2022

N. 04379/2022REG.PROV.COLL.

N. 08839/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8839 del 2021, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Molise, Sub Commissario per l’Attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Molise, Ministero della Salute, Regione Molise, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

ASREM, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centro Radiologico Domenico e Francesco Potito s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo n. 18;
Gea Medica, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00092/2021, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASREM e del Centro Radiologico Domenico e Francesco Potito s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Cons. Ezio Fedullo e udite le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il centro radiologico Domenico e Francesco Potito s.r.l, ha agito dinanzi al T.A.R. per il Molise ai fini dell’annullamento, per quanto di interesse, del decreto n. 10 del 5 febbraio 2020 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “Definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati, acquistabili dal Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2019”, pubblicato sul BURM n. 14 del 16 marzo 2020, del decreto n. 11 del 5 febbraio 2020 del medesimo Commissario, avente ad oggetto “Approvazione dello Schema di contratto per l’acquisto delle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l’anno 2019”, del provvedimento n. prot. 116846 del 30 dicembre 2019 della ASREM, avente ad oggetto l’> nonché, infine, del provvedimento della ASREM n. prot. 43161 del 6 maggio 2020 e del relativo allegato, avente ad oggetto l’>.

Deduceva la parte ricorrente di essere una struttura autorizzata ed accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale per le prestazioni di diagnostica per immagini effettuata mediante esami di radiologia, tomografìa computerizzata (TAC), risonanza magnetica (RMN), nonché per le attività di recupero, rieducazione funzionale e riabilitazione, erogate anche in favore di utenti provenienti da altre Regioni.

Essa deduceva altresì che la Regione Molise/ASREM, in coerenza con la programmazione regionale, aveva sottoscritto con la stessa un accordo contrattuale valevole per il triennio 2016/2018, in base al quale era stata convenuta la possibilità, per la ricorrente, di erogare prestazioni in favore di soggetti extraregionali anche oltre il tetto e di riceverne il corrispettivo una volta intervenuta la compensazione interregionale.

Esponeva ancora che la Regione Molise e l’ASREM per l’anno 2019, nelle more della stipula del nuovo contratto, avevano prorogato il contratto di budget 2016/2018, agli stessi patti e condizioni, e che in forza della proroga essa aveva erogato le prestazioni richieste a favore dei pazienti regionali ed extraregionali, per questi ultimi anche oltre il tetto, facendo affidamento sulla possibilità di ricevere la remunerazione a compensazione interregionale avvenuta, in tal modo garantendo la continuità assistenziale e il fabbisogno di salute, e aveva quindi rendicontato e fatturato alla Regione/ASREM tutte le prestazioni eseguite.

Lamentava che però, in data 30 dicembre 2019, l’ASREM, con l’impugnato provvedimento n. 116846, avente ad oggetto “autorizzazione provvisoria budget prestazioni di specialistica ambulatoriale – anno 2020”, richiamata “l’urgenza di garantire la continuità assistenziale per l’anno 2020, e nelle more di specifiche comunicazioni” da parte della Struttura Commissariale, aveva disposto quanto segue: “i Centri in indirizzo sono autorizzati a erogare in via provvisoria un volume di prestazioni mensili pari a un dodicesimo del limite di spesa dei contratti stipulati per l’anno 2018 sulla base dei tetti di spesa indicati con DCA 37/17 e secondo le modalità di erogazione previste”.

Inoltre il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro nel settore sanitario emetteva il decreto n. 10 del 5 febbraio 2020, avente ad oggetto “Definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati, acquistabili dal Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2019”, e il decreto n. 11 dello stesso giorno, recante l’”Approvazione dello schema di contratto per l’acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l’anno 2019”, con i quali veniva introdotto un limite invalicabile di spesa sia per le prestazioni rese a favore dei pazienti regionali che per quelle riguardanti l’utenza extra-regionale, veniva ridotto il budget complessivo anche per le prestazioni rese a favore dell’utenza extraregionale e si stabiliva che tutta la produzione ormai già erogata per l’anno 2019 concorresse al raggiungimento dei limiti massimi di finanziamento.

I suddetti provvedimenti, in ragione degli effetti lesivi che producevano per gli interessi della parte ricorrente, costituivano oggetto della domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, la quale, con successivi motivi aggiunti, veniva estesa al provvedimento della ASREM n. prot. 43161 del 6 maggio 2020 ed al relativo allegato, con il quale era stato recepito lo schema contrattuale oggetto del decreto commissariale n. 11/2020 e sottoposto...

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