SENTENZA Nº 202202501 di Consiglio di Stato, 22-03-2022

Presiding JudgeCIRILLO GIANPIERO PAOLO
Date22 Marzo 2022
Published date04 Aprile 2022
Judgement Number202202501
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 04/04/2022

N. 02501/2022REG.PROV.COLL.

N. 07865/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7865 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Sergio Fidanzia in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione terza ter) n. 0-OMISSIS-/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le società appellanti chiedono la riforma della sentenza del TAR Lazio, sez III ter n. -OMISSIS-/2017 del 30.6.2017 con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di decadenza prot. GSE/P20170022054 del 6.3.2017 recante “Conclusione del procedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, relativo all’impianto fotovoltaico denominato “D’ALESSANDRO TEMPA”, N. 14923, di potenza pari a 49,94 Kw, sito in Loc. Tempa nel Comune di Grassano (MT). Soggetto responsabile -OMISSIS- -OMISSIS-I S.r.l.”;

1.1 Deducono, in sintesi, le appellanti che:

- -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l. è socio unico di -OMISSIS- -OMISSIS-I S.r.l;

- -OMISSIS- -OMISSIS-I S.r.l è responsabile di un impianto di potenza inferiore a 50 kW, ammesso agli incentivi di cui al d.m. 28.7.2005 (Primo Conto Energia) a seguito di subentro nei diritti all’incentivazione, acquisiti da un originario soggetto responsabile;

-l’impianto in esame è stato autorizzato dalla Regione -OMISSIS-con Autorizzazione Unica n. 540 del 23.4.2008, rilasciata a favore della società -OMISSIS- S.r.l. e avente ad oggetto l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio “di un raggruppamento in condominio di n. 27 impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza nominale di 49,98 kW (...) da installare a terra alle località Tempa” in agro del Comune di Grassano;

- per ciascuno degli impianti oggetto di raggruppamento in condominio gli originari soggetti responsabili-persone fisiche e giuridiche diverse dalla società in favore della quale era stata rilasciata l’autorizzazione unica- presentavano distinte domande di ammissione alle tariffe incentivanti nel primo semestre dell’anno 2006;

- con distinti provvedimenti adottati nell’anno 2006, il G.R.T.N. (oggi, G.S.E.) riconosceva il diritto agli incentivi di cui al D.M. 28.7.2005, assegnando il numero identificativo e comunicando la tariffa incentivante che sarebbe stata attribuita al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto;

-successivamente, nei termini di cui all’art. 8, comma 3, del d.m. 28.7.2005 (come espressamente prorogati dal G.S.E. per effetto del D.M. 19.2.2007), ciascuno degli originari soggetti responsabili comunicava la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto;

-l’originario soggetto responsabile dell’impianto n. 14923 ne cedeva la titolarità all’odierna appellante e presentava, nell’anno 2009, la richiesta di autorizzazione al trasferimento al G.S.E. che la accoglieva, disponendo il subentro;

-successivamente alla comunicazione della conclusione dei lavori dell’impianto e della relativa entrata in esercizio, il G.S.E., con provvedimento adottato ad agosto 2009, dava avvio all’incentivazione, stipulando la convenzione di durata ventennale;

-in data 17 dicembre 2013, il fondo di diritto lussemburghese IKAV Global Energy S.r.l. acquistava dal curatore fallimentare della società di diritto tedesco Global PVQ SE i.I. le quote della società -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., determinandosi all’investimento soprattutto in ragione dell’ormai acquisita certezza della titolarità degli incentivi da parte delle appellanti e della stabilità della relativa situazione giuridica;

- ad agosto del 2016 il G.S.E. comunicava alle società l’“Avvio del procedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del D.M. 31 gennaio 2014”. In particolare, nel provvedimento, si assumeva che, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 31.1.2014, sarebbe emerso che: i) le domande di ammissione alle tariffe incentivanti sarebbero state presentate anche per altri impianti fotovoltaici, di potenza inferiore a 50 kW, ubicati nella medesima particella catastale, successivamente frazionata; ii) le società che avevano presentato tali domande, subentrate ciascuna nei distinti diritti all’incentivazione maturati dagli originari soggetti responsabili, “sono riconducibili a un’unica proprietà, vale a dire la -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l.”; iii) non sarebbe, quindi, veritiera la dichiarazione “di non aver presentato entro la medesima scadenza di cui all’art. 7, comma 1 del D.M. 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle tariffe incentivanti relative a impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate”, resa da ciascuna società unitamente alla domanda di subentro; iv) la riconducibilità delle società appellanti a un’unica proprietà, unitamente all’avvenuta installazione degli impianti su particelle contigue originatesi dal frazionamento di un’unica particella, rappresenterebbero “elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti (che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT