SENTENZA Nº 202202488 di Consiglio di Stato, 22-03-2022

Presiding JudgeCIRILLO GIANPIERO PAOLO
Date22 Marzo 2022
Published date04 Aprile 2022
Judgement Number202202488
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 04/04/2022

N. 02488/2022REG.PROV.COLL.

N. 07839/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7839 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Sergio Fidanzia in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione terza ter) n. 0-OMISSIS-/2017, resa tra le parti, l’annullamento dei provvedimenti di decadenza dalle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le società appellanti chiedono la riforma della sentenza del TAR Lazio, sez III ter n. -OMISSIS- del 26.6.2017 con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti di decadenza dagli incentivi adottati dal G.S.E., relativi agli impianti siti in località “Macchia” nel comune di Pisticci (MT).

1.1 Deducono, in sintesi, gli appellanti:

- -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l. è socio unico delle omonime società -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l., ciascuna contraddistinta da un numero romano progressivo (-OMISSIS- -OMISSIS-II, -OMISSIS- -OMISSIS-III, -OMISSIS- -OMISSIS-IV, -OMISSIS- -OMISSIS-V, -OMISSIS- -OMISSIS-VI, ecc.);

- le società controllate sono responsabili di impianti di potenza inferiore a 50 kW, ammessi agli incentivi di cui al d.m. 28.7.2005 (Primo Conto Energia) in forza di subentro nei diritti all’incentivazione, acquisiti ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.m. 28.7.2005, dagli originari soggetti responsabili;

-gli impianti sono stati autorizzati dalla Regione -OMISSIS-con Autorizzazione Unica n. 548 del 23.4.2008 rilasciata a favore della società -OMISSIS- e avente ad oggetto l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio “di un raggruppamento in condominio di n. 32 impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza nominale di 49,94 kW (...) da installare a terra alle località “Macchia” in agro del Comune di Pisticci (MT)”;

- per ciascuno degli impianti oggetto di raggruppamento in condominio gli originari soggetti responsabili, nessuno dei quali aveva alcun legame o collegamento societario né fra loro, né con le appellanti, presentavano distinte domande di ammissione alle tariffe incentivanti nel primo semestre dell’anno 2006;

- con distinti provvedimenti il G.R.T.N. (oggi G.S.E.) riconosceva il diritto agli incentivi di cui al D.M. 28.7.2005 agli originari richiedenti, assegnando il numero identificativo e comunicando la tariffa incentivante che sarebbe stata attribuita al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto;

-successivamente, nei termini di cui all’art. 8, comma 3, del d.m. 28.7.2005 (come espressamente prorogati dal G.S.E. per effetto del D.M. 19.2.2007), ciascuno degli originari soggetti responsabili comunicava la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto;

- i soggetti responsabili cedevano la titolarità degli impianti alle odierne appellanti e presentavano nell’anno 2009 la richiesta di autorizzazione al trasferimento al G.S.E. che accoglieva la richiesta, disponendo il subentro;

-successivamente alla comunicazione della conclusione dei lavori degli impianti e della relativa entrata in esercizio, il GSE, con provvedimento adottato ad agosto del 2009, dava avvio all’incentivazione, stipulando le convenzioni di durata ventennale;

-in data 17 dicembre 2013, il fondo di diritto lussemburghese IKAV Global Energy S.r.l. acquistava dal curatore fallimentare della società di diritto tedesco Global PVQ SE i.I., le quote della società -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., determinandosi all’investimento soprattutto in ragione dell’ormai acquisita certezza della titolarità degli incentivi da parte delle appellanti e della stabilità della relativa situazione giuridica;

- - ad agosto del 2016 il G.S.E. comunicava alle società del gruppo l’“Avvio del procedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del D.M. 31 gennaio 2014”. In particolare, nel provvedimento, si assumeva che, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 31.1.2014, sarebbe emerso che: i) le domande di ammissione alle tariffe incentivanti sarebbero state presentate anche per altri impianti fotovoltaici, di potenza inferiore a 50 kW, ubicati nella medesima particella catastale, successivamente frazionata; ii) le società che avevano presentato tali domande, subentrate ciascuna nei distinti diritti all’incentivazione maturati dagli originari soggetti responsabili, “sono riconducibili a un’unica proprietà, vale a dire la -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l.”; iii) non sarebbe, quindi, veritiera la dichiarazione “di non aver presentato entro la medesima scadenza di cui all’art. 7, comma 1 del D.M. 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle tariffe incentivanti relative a impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate”, resa da ciascuna società unitamente alla domanda di subentro; iv) la riconducibilità delle società appellanti a un’unica proprietà, unitamente all’avvenuta installazione degli impianti su particelle contigue originatesi dal frazionamento di un’unica particella, rappresenterebbero “elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti (che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT