SENTENZA Nº 202200715 di TAR Toscana, 18-05-2022

Presiding JudgeTESTORI CARLO
Date18 Maggio 2022
Published date24 Maggio 2022
Judgement Number202200715
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Italia)
Pubblicato il 24/05/2022

N. 00715/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01083/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2020, proposto da
Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli, Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, p.zza Unità 1;

nei confronti

Comune di Castellina Marittima, Provincia di Pisa, Comune di Gambassi Terme, Città Metropolitana di Firenze, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 47 del 21 luglio 2020, pubblicata sul BURT n. 34 del 19 agosto 2020, recante l'approvazione del Piano Regionale Cave ex art. 6 l.r.T. 35/2015;

- della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 106 del 3 febbraio 2020 recante la proposta di modifica del Piano Regionale Cave adottato, a seguito delle osservazioni ai sensi dell'art. 19 l.r.T. 65/2014 e 24 l.r.T. 10/2010, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Toscana;

- della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 61 del 31 luglio 2019 recante adozione del Piano Regionale Cave ex art. 19 l.r.T. 65/2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - La Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s. riferisce di essere uno dei maggiori operatori economici nazionali nel settore dell’approvvigionamento diretto per l’edilizia, relativamente alla produzione di sistemi costruttivi a secco (pannelli in cartongesso) e degli intonaci a base di gesso, operando nei due giacimenti di Gambassi Terme e Castellina Marittima. Espone altresì come l’impianto di Castellina Marittima sia soggetto ad un progetto di espansione correlato al piano di sviluppo d’impresa sul medio lungo termine, recepito anche in fase di approvazione da parte del Comune di Castellina Marittima con una variante ad hoc al R.U., in base al quale si prevede il raddoppio della linea di produzione.

2 – La ricorrente espone quindi che i suoi piani espansivi in ambito pisano non saranno possibili, stando ai nuovi volumi estraibili in base al PRC approvato dalla Regione Toscana con deliberazione consiliare n. 47 del 2020, perché l’implementazione dell’attività produttiva di Knauf esaurirebbe i volumi estraibili previsti dal P.R.C. regionale nel massimo di 13-15 anni. Parte ricorrente evidenzia infatti che l’art. 17 della Disciplina di Piano del PRC ha previsto per l’intero comprensorio denominato Gessi Pisani 1 una volumetria di O.P.S. (obiettivi di produzione sostenibile) per il ventennio 2019-2038 pari a 2.132.080 mc, di fatto riducendo ad un quarto la capacità estrattiva già prevista dal P.R.A.E.R. e dal P.A.E.R.P., mentre per il comprensorio di Gambassi Terme l’O.P.S. è pari a 800.842 mc. La ricorrente ha presentato plurime osservazioni al PRC adottato, le quali sono state solo in parte recepite nello strumento approvato, per il resto rendendo necessario alla ricorrente la proposizione del presente ricorso.

3 – Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente impugna l’approvazione del PRC e gli altri atti come meglio in epigrafe indicati, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo contesta il Piano Regionale Cave...

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