SENTENZA Nº 202200406 di TAR Lombardia - Brescia, 13-04-2022

Presiding JudgeGABBRICCI ANGELO
Date13 Aprile 2022
Published date27 Aprile 2022
Judgement Number202200406
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia
Pubblicato il 27/04/2022

N. 00406/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Tavernola Bergamasca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Italsacci s.p.a. (già Cementir Sacci s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Francesca Carlesi e Mara Bergomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Mara Bergomi, con studio in Brescia, via Malta, n. 7/C;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- della Determina Dirigenziale n. 2067 del 16 novembre 2017 avente ad oggetto «modifica non sostanziale della determinazione dirigenziale n. 522 del 4.04.2017: riesame con voltura a Cementir Sacci s.p.a. della autorizzazione integrata ambientale rilasciata a Sacci s.p.a. con determinazione dirigenziale n. 2579 del 26.09.2011: rinnovo con modifiche del decreto regionale AIA n. 12606 del 12.08.2005 e s.m.i.», successivamente modificata e volturata a Cementir Sacci s.r.l.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti, ed in particolar modo di tutti i verbali della Conferenza di servizi relativi alla procedura de qua (4 maggio 2016, 20 febbraio 2017, 7 marzo 2017 e del 18 luglio 2017);

nonché per il risarcimento del danno da violazione del diritto comunitario in materia di VIA.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Tavernola Bergamasca il 20 ottobre 2021:

per l'annullamento

della nota prot. n. 0051915 del 14 settembre 2021 della Provincia di Bergamo avente ad oggetto “nota del Comune di Tavernola Bergamasca datata 23/08/2021”, e dei provvedimenti connessi, presupposti e conseguenti ancorché non noti;

nonché per il conseguente risarcimento del danno.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e della Italsacci s.p.a. (già Cementir Sacci s.p.a.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 aprile 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Lo stabilimento oggetto del ricorso opera sul territorio del Comune di Tavernola Bergamasca da oltre cento anni.

2. Per quanto qui di interesse, il 12 agosto 2005 la Regione Lombardia ha autorizzato, con il decreto n. 12606, il cementificio Lafarge Adriasebina s.r.l. ad utilizzare dei rifiuti come combustibile alternativo per il forno di cottura del clinker.

L’autorizzazione de qua è stata successivamente modificata, integrata e, infine, volturata alla Lafarge Cementi s.r.l. con decreto regionale n. 9253 del 25 agosto 2008.

3. A seguito del trasferimento delle competenze regionali in materia di A.I.A., l’autorizzazione de qua è stata modificata dalla Provincia di Bergamo e volturata all’Adriasebina s.r.l. con la determinazione dirigenziale n. 672 del 6 marzo 2009.

4. Il 1° febbraio 2010 l’Adriasebina s.r.l. è stata incorporata dalla Sacci s.p.a..

5. Il 15 febbraio 2010 la Sacci s.p.a. ha presentato istanza di rinnovo dell’A.I.A. e, poiché non aveva ancora iniziato a sperimentare l’utilizzo di rifiuti come combustibile alternativo, ha chiesto di aggiornare le prescrizioni in materia secondo modalità e protocolli da condividere con gli organi di controllo. Il procedimento è stato avviato dalla provincia di Bergamo il 17 marzo 2010.

6. Il 20 aprile 2010 è stata convocata una conferenza di servizi nella quale la Regione Lombardia ha confermato la validità e l’efficacia dell’A.I.A. a suo tempo rilasciata e ha concordato con la Provincia circa la non assoggettabilità a V.I.A. dell’attività mentre la locale ARPA si è dichiarata favorevole all’elaborazione di un protocollo di sperimentazione e si è offerta di collaborare alla sua stesura.

7. Con determinazione dirigenziale n. 2579 del 26.09.2011 la Provincia, in omaggio alle decisioni assunte in sede di conferenza di servizi, ha rinnovato, con modifiche, la precedente A.I.A. e ha rimesso, ex art. 14-quater l. 241/90, ogni valutazione relativa alla sperimentazione al Consiglio dei Ministri, il quale l’ha autorizzata con prescrizioni il 16 marzo 2012.

8. Il 9 aprile 2013 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. la decisione della Commissione Europea del 26 marzo 2013 che ha individuato le migliori tecniche disponibili per la produzione del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio e, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente avrebbe dovuto riesaminare le autorizzazioni già rilasciate in sede di rinnovo dell’A.I.A. entro l’8 aprile 2017.

9. Il 9 settembre 2015 la Provincia di Bergamo ha avviato il riesame dell’AIA rilasciata al cementificio.

10. In data 11 gennaio 2016 l’odierna controinteressata ha rinunciato alla sperimentazione che è stata, pertanto, stralciata dalla procedura in corso.

11. Il 26 ottobre 2016 la società che gestiva il cementificio è divenuta, a seguito di numerose modifiche alla compagine societaria, Cementir Sacci s.p.a.

12. Il 10 febbraio 2017 la Provincia di Bergamo ha indetto una conferenza di servizi per valutare la richiesta dell’odierna controinteressata di utilizzo di Combustibili Solidi Secondari non rifiuto.

13. In omaggio alla normativa vigente, la Provincia di Bergamo ha convocato per il 28 marzo 2017 una Conferenza dei servizi decisoria per riesaminare l’A.I.A. in vigore, riservando ogni valutazione circa l’utilizzo dei Combustibili Solidi Secondari non rifiuto ad una parallela procedura.

Il procedimento si è concluso il 4 aprile 2017 con la determinazione dirigenziale n. 522.

14. Il 16 novembre 2017 la Provincia ha autorizzato, con prescrizioni, la modifica non sostanziale dell’A.I.A. concernente l’utilizzo come combustibile del CSS-C non rifiuto (determina n. 2067).

15. Con ricorso, notificato il 19 gennaio 2018 e depositato il successivo 1° febbraio, il Comune di Tavernola ha impugnato i provvedimenti in epigrafe perché asseritamente illegittimi.

16. Il 20 e il 21 marzo 2018 si sono costituite rispettivamente la...

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